Art. 42 Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti

1. Il fondo da porre a disposizione dell'Amministrazione risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato ha le seguenti destinazioni:

a) rilievi, accertamenti e indagini preliminari, nonché eventuali prove di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto;

b) somme a disposizione per l'esecuzione di lavori in economia esclusi dall'appalto;

c) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e spese per l'assicurazione dei dipendenti;

d) spese per attività di consulenza o di supporto;

e) spese per commissioni giudicatrici;

f) spese per collaudi;

g) imposta sul valore aggiunto;

h) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte;

i) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'art. 133, comma 3, del codice.

2. Per gli espropri si provvede con fondi resi disponibili sull'apposito capitolo di spesa.

3. I fondi messi a disposizione dalla NATO per la realizzazione dei progetti da essa finanziati hanno le seguenti destinazioni:

a) spese per la progettazione, spese per ausili professionali per la direzione e l'assistenza dei lavori e oneri per i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

b) spese per i lavori e per gli imprevisti;

c) spese per i collaudi.
Condividi questo contenuto: