Art. 41 Sospensione dei lavori. Proroghe e tempo per l'ultimazione dei lavori

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 158 del regolamento generale, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze armate sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dei lavori.

2. In deroga all'art. 158, comma 3, del regolamento generale, il verbale di sospensione deve essere immediatamente inoltrato al responsabile del procedimento per l'esecuzione. Copia del verbale deve essere altresì inviata all'autorità che ha approvato il contratto.

3. In deroga all'art. 159, comma 10, del regolamento generale, la risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione entro trenta giorni dal suo ricevimento, sentito il direttore dei lavori e acquisita l'autorizzazione dal parte dell'ente che gli ha conferito l'incarico.
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