Art. 35 Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili

1. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili individuati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 307, comma 10, del codice dell'ordinamento militare, già indicati, in un separato elenco, nel programma triennale di cui all'art. 128 del codice. In tale ipotesi, il bando indica, come base di gara, sia l'importo minimo del prezzo del bene, sia l'importo massimo per l'esecuzione dei lavori.

2. L'offerta ha ad oggetto il prezzo per la congiunta acquisizione del bene e l'esecuzione dei lavori. La vendita del bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori sono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, da valutarsi secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Il valore dei beni immobili da trasferire è determinato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 307, comma 10, del codice dell'ordinamento militare.

4. Il bando di gara può prevedere che l'immissione nel possesso dell'immobile abbia luogo in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, il quale può essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.
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