Art. 22 Adempimenti di competenza nazionale

1. Dopo l'approvazione del programma, Geniodife attiva le azioni per garantire la disponibilità delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori, comprese quelle da sottoporre a eventuali espropri. Per l'espletamento di tali azioni Geniodife si avvale degli organi del Genio.
Condividi questo contenuto: