Art. 14 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di progettazione

1. Il responsabile per la fase di progettazione:

a) promuove gli accertamenti preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi in relazione agli aspetti operativi da cui deriva l'esigenza; verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale e urbanistica dell'intervento e promuove, ove necessario, l'avvio delle procedure per l'acquisizione dei pareri dei competenti organi di tutela ambientale e paesaggistico - territoriale;

b) redige, secondo quanto previsto dall'art. 93, commi 1 e 2, del codice, il documento preliminare alla progettazione;

c) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;

d) cura la richiesta del codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché del codice identificativo di gara (CIG), verificando che tali codici siano riportati su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto;

e) accerta e certifica la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del codice; motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all'art. 91, comma 5, del codice; coordina e verifica la predisposizione dei relativi bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l'effettiva possibilità di svolgere all'interno dell'Amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l'ausilio di consulenze esterne; in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi da inserire nel quadro economico;

f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni del documento preliminare alla progettazione e del progetto preliminare, nonché le attività necessarie alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice, nelle procedure ristrette e nelle procedure di appalto di progettazione e esecuzione, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare con le ditte per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni sullo stesso;

h) convoca e presiede, nelle procedure ristrette di appalto, di progettazione ed esecuzione, sulla base del progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;

i) propone i sistemi di affidamento dei lavori;

l) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e del progetto preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché alla sussistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

m) nomina i progettisti e il coordinatore per la progettazione, per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e vigila sulla loro attività;

n) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi di informazione connessi ai lavori e relativi alle attività di propria competenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del codice;

o) svolge, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008, su delega del soggetto di cui all'art. 26, comma 3, del medesimo decreto legislativo, i compiti previsti nello stesso art. 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi del richiamato decreto legislativo;

p) assume, nella fase di progettazione, gli obblighi del responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo n. 81 del 2008, salvo che il soggetto deputato a rappresentare il committente intenda adempiere direttamente agli stessi obblighi.

2. Il responsabile per la fase di progettazione, nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:

a) l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;

b) la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;

c) l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento.
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