Art. 135 Pubblicità e comunicazioni

1. Il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti per l'area interforze, direttamente o tramite l'ente all'uopo delegato, nonché ciascuna Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, direttamente o a mezzo dei comandi di livello intermedio o territoriale, entro il mese di gennaio di ciascun anno, con avvisi pubblicati su almeno tre quotidiani, rendono noti, ai sensi del presente regolamento, i settori merceologici per i quali gli organismi dotati di autonomia amministrativa faranno ricorso all'acquisizione di beni e servizi con la procedura in economia durante l'anno.

2. Gli avvisi specificano espressamente che, ove interessate, le imprese devono inoltrare, agli organismi di volta in volta indicati, apposite richieste su supporto cartaceo o elettronico, precisando i settori merceologici di pertinenza, la potenzialità economica e quant'altro ritenuto necessario al fine di meglio illustrare l'attività dell'impresa. Gli avvisi sono, altresì, inseriti nel sito web del Ministero della difesa secondo le istruzioni diramate al riguardo.
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