Art. 126 Disapplicazione delle penalità

1. L'eventuale domanda di disapplicazione delle penalità nelle quali l'esecutore sia incorso è presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

2. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata all'Amministrazione per le decisioni, tramite il responsabile del procedimento, il quale provvede a inoltrarla dopo averla corredata con le proprie osservazioni.
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