Art. 113 Esecuzione delle prove di verifica di conformità

1. Le prove di verifica di conformità, alle quali debbono essere sottoposti i materiali prima della loro accettazione, vengono eseguite nei modi stabiliti dagli allegati tecnici dei singoli contratti, con ogni mezzo e con le più ampie facoltà, dall'organo di verifica.

2. L'organo di verifica valuta la rispondenza o meno dei materiali alle caratteristiche prescritte e ne propone l'accettazione, oppure il rifiuto.
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