Art. 112 Modalità della verifica di conformità

1. È data comunicazione all'esecutore del luogo e del giorno in cui è effettuata la verifica di conformità, con l'invito a intervenire personalmente o per mezzo di un suo rappresentante, per partecipare al procedimento.

2. Nei contratti di fornitura il numero di esemplari o la quantità di materiali da sottoporre a verifica sono definiti dai piani di campionamento riportati in contratto e le quantità di materiali eventualmente adoperati per le verifiche sono forniti dall'esecutore e, se possibile, restituiti allo stesso nello stato in cui si trovano dopo le verifiche.

3. Qualora necessario, l'esecutore mette a disposizione il personale e le attrezzature occorrenti per la esecuzione delle prove prescritte per la verifica di conformità.

4. L'organo di verifica può avvalersi dei risultati e delle prove eseguite durante i controlli dell'andamento delle prestazioni, senza ripetere, in tal caso, le prove già documentate.
Condividi questo contenuto: