Art. 109 Modalità di approntamento

1. Le forniture o le prestazioni sono approntate per la verifica di conformità nei tempi, con le modalità e nel luogo indicati in contratto.

2. Per le verifiche di conformità da eseguirsi nello stabilimento dell'esecutore, la data di approntamento è comunicata dall'esecutore stesso all'Amministrazione, con le modalità previste al comma l, sempre nel rispetto dei tempi contrattualmente previsti.

3. Nel caso sia stabilito in contratto che la verifica di conformità debba eseguirsi nei locali dell'Amministrazione, quale data di approntamento deve considerarsi quella di introduzione dei materiali nei locali indicati in contratto.
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