Art. 108 Oggetto delle attività di verifica di conformità

1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto dal presente capo.

2. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

3. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le disposizioni del presente capo, le stazioni appaltanti effettuano le attività in forma semplificata tenendo conto delle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero di documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

4. L'organo di verifica accerta che ricorrano le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 e ne dà tempestiva comunicazione all'esecutore ai fini dell'effettuazione dei controlli a campione o in forma semplificata.
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