Art. 104 Ritiro dei materiali di proprietà dell'Amministrazione

1. La consegna dei materiali che l'esecutore deve sottoporre a lavorazioni, riparazioni, ripristino o trasformazione, da eseguire presso il proprio stabilimento, nonché dei materiali dell'Amministrazione da impiegarsi nelle lavorazioni, deve risultare da un verbale di consegna redatto dall'Amministrazione e firmato per accettazione dall'esecutore.

2. Luogo, modalità e tempi di consegna devono risultare dalle disposizioni contrattuali.

3. Ove non sia diversamente stabilito dal contratto, i predetti materiali sono ritirati a cura e spese dell'esecutore nelle località indicate dall'Amministrazione.

4. Il verbale di consegna sottoscritto dall'esecutore serve a tutti gli effetti per comprovare la specie e la quantità dei materiali ritirati e il giorno in cui ha avuto luogo il ritiro.
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