Art. 98 Procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accerta il possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei sottoindicati requisiti:

a) sistema qualità aziendale, di cui all'articolo 187, comma 1, lettera a), del codice; la certificazione del sistema di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, é riferita agli aspetti gestionali del contraente generale nel suo complesso, in relazione alle attività svolte ai sensi dell'articolo 176 del codice; la regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA); gli organismi di certificazione accreditati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro cinque giorni, l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità.

b) requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del codice; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiede il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 6; la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale non é richiesta alle imprese che documentano il possesso di qualificazione, rilasciata ai sensi della parte II, titolo III del presente regolamento, in corso di validità;

c) requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 189 del codice.

Nei casi di cui alla precedente lettera b) e all'articolo 189, comma 5, del codice, la validità dell'attestazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non può essere superiore a quella dell'attestazione SOA esibita a documentazione, fatto salvo tempestivo rinnovo della stessa, che l'impresa interessata provvede a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In tal caso l'attestazione rilasciata dal Ministero prosegue nella sua validità sino alla scadenza prevista dalle norme vigenti.

2. Ove si rilevi la necessità, ai fini istruttori, di chiarimenti, precisazioni e/o altra documentazione integrativa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne fa motivata richiesta all'impresa. La richiesta interrompe, per una sola volta e sino alla ricezione dei chiarimenti, delle precisazioni e/o della documentazione integrativa, la decorrenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 97, comma 3.

3. Conclusa la fase istruttoria, in un termine comunque non superiore a due mesi dall'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 97, comma 3, fatta salva l'eventuale interruzione del termine di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette gli atti assunti, corredati di relazione, ai fini di riscontro tecnico, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che provvede nel termine improrogabile di quindici giorni. Acquisito il detto riscontro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede, nei quindici giorni successivi, all'adozione del provvedimento di attestazione, ovvero di motivato diniego, del possesso della qualifica di “contraente generale” da parte dell'impresa. Ove, a seguito del suddetto riscontro da parte del Consiglio superiore, sia necessario richiedere all'impresa ulteriore documentazione integrativa, il termine di quindici giorni, assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decorre dall'acquisizione della documentazione richiesta. Il provvedimento di attestazione, o di diniego della stessa, é comunicato all'impresa interessata ed all'Autorità. Del rilascio dell'attestazione viene altresì dato avviso sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede successivamente, ai fini di monitoraggio, a verifiche, a campione, del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti da parte delle imprese attestate, acquisendo le informazioni necessarie dalle imprese medesime, o d'ufficio. In assenza di riscontro da parte delle imprese alle richieste di informazione nel termine di trenta giorni, procede a formale diffida per lettera raccomandata, imponendo all'impresa attestata l'ulteriore termine perentorio di quindici giorni per fornire le informazioni richieste. Trascorso inutilmente anche il detto termine, l'attestazione rilasciata cessa di avere validità. L'attestazione, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cessa comunque di avere validità ove l'impresa cui é stata rilasciata venga a perdere anche uno soltanto dei requisiti richiesti e documentati per la qualificazione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le conseguenti comunicazioni all'impresa interessata, all'Autorità, e si assicura, altresì, che venga dato avviso sul sito informatico istituzionale del Ministero.

5. Nel caso l'impresa già qualificata intenda richiedere la variazione della classifica attestata, la medesima può presentare la relativa domanda intesa ad attivare, ai sensi dell'articolo 97, un nuovo procedimento di rilascio dell'attestazione per la nuova classifica.

6. Nei casi di cessazione automatica della validità dell'attestazione, l'impresa interessata può attivare un nuovo procedimento di rilascio, anche per la diversa classificazione per la quale sia in possesso dei requisiti richiesti.

7. Le imprese attestate sono tenute a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti al comma 1, lettera b).

8. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponga la decadenza dell'attestazione di qualificazione, lo stesso provvede a darne pubblicità sul proprio sito informatico. Durante l'esecuzione dei lavori, i soggetti aggiudicatori verificano, attraverso il sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 135, comma 1-bis, del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, il soggetto aggiudicatore pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8. ]
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CERTIFICAZIONE: Il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; 
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CONTRAENTE: Nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore cui è affidato il lavoro per cui è prestata la garanzia globale; 
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
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