Art. 71 Vigilanza dell'Autorità

1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera m), del codice, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni, anche senza preavviso, o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:

a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall'Autorità stessa;

b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;

c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell'articolo 63, e nel capo III del presente titolo;

d) applichino le tariffe di cui all'allegato C - parte I;

e) svolgano la propria attività conformemente a quanto previsto dall'articolo 70.

2. I poteri di vigilanza e di controllo dell'Autorità, ai fini di quanto previsto dal comma 1, sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Sull'istanza di verifica l'Autorità, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l'impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3.

3. L'Autorità, sentiti la SOA e l'impresa della cui attestazione si tratta, nonché il soggetto richiedente di cui al comma 2, in caso di istanza di verifica, acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato, ovvero a chiedere alla SOA di sospendere o annullare l'attestazione, assegnando alla SOA un termine congruo, non inferiore a quindici giorni. L'inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell'Autorità costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 73, comma 4, lettera a). Ove la SOA non provveda alla sospensione o all'annullamento dell'attestazione nel termine assegnato, l'Autorità, previo avviso di avvio del procedimento alla SOA e all'impresa interessata ove non ostino ragioni di urgenza, provvede di ufficio alla sospensione o all'annullamento, dandone tempestiva comunicazione alla SOA e all'impresa interessata.

4. L'Autorità provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa Autorità.

5. L'Autorità controlla le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere l'attestazione qualora le imprese interessate ne facciano richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza delle determinazioni stesse.

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Giurisprudenza e Prassi

QUALIFICAZIONE LAVORI

AVCP ATTO DI SEGNALAZIONE 2013

Qualificazione lavori

SOA: SCONTI SUI CORRISPETTIVI PREVISTI DAL DPR 34/00

TAR LAZIO RM SENTENZA 2011

L'art. 2 del D.L. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani), convertito nella L. n. 248/2006, dispone che "In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita' libero professionali e intellettuali: l'obbligatorieta' di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti". La citata disposizione stante la genericita' con cui è stata formulata si applica anche nel caso di specie, riguardante l'applicazione di sconti sui corrispettivi di qualificazione da parte della Soa, atteso che non puo' essere contestato che l'attivita' espletata dalle Soa ben puo' essere considerata un'attivita' intellettuale, espletata inoltre in un sistema concorrenziale, e, pertanto, non si vede in base a quale corretto fondamento la disposizione della Bersani, finalizzata ad incentivare la concorrenza, non possa applicarsi al sistema tariffario in questione.

FALSI CERTIFICATI LAVORI - INVALIDITA' ATTESTAZIONE SOA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

La falsa dichiarazione (o certificazione) ricadente sui requisiti per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione è un fatto di tale gravita' da essere di per se' ostativo all’ottenimento (o mantenimento) dell’attestazione. Pertanto, nell’ambito del procedimento di controllo ex art. 14 del D.P.R. n. 34/2000, sono irrilevanti eventuali deduzioni delle imprese tese a sostenere l’ininfluenza dei certificati lavori non confermati dai soggetti emittenti nonche', in ogni caso, l’estraneita' all’alterazione dei certificati stessi. Infatti, cio' che rileva nel procedimento di controllo de quo, è il fatto oggettivo della falsita' dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita la qualificazione, indipendentemente dal numero e dalla entita' dei falsi e da ogni ricerca sulla imputabilita' soggettiva dell’alterazione. Invero, l’attestazione deve basarsi su documenti autentici e non puo' rimanere in vita se basata su atti falsi, quali che siano i soggetti che hanno dato causa alla falsita'; in tali circostanze l’attestazione va, dunque, annullata (vedi in tal senso anche det.ne Aut. Vig. 6/06).

In effetti, nel caso di specie, la delibera del 9.5.2007 si è limitata a rimarcare l’irrilevanza dell’eventuale estraneita' dell’impresa alla falsificazione dei documenti, a fronte di circostanze che in ogni caso imponevano l’eliminazione dell’attestazione basata su dati non veritieri.

Tuttavia, la non imputabilita' della falsita' all’impresa che ha conseguito l’attestazione, se non rileva ai fini del mantenimento dell’attestazione stessa comunque oggettivamente invalida per falsita' dei presupposti, acquista invece rilevanza ai fini del rilascio di una nuova attestazione, in quanto “in caso di falso non imputabile, ai sensi dell’art. 17, lett. m), D.P.R. n. 34 del 2000, sussistera' il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione” (Consiglio di Stato, VI, n. 129/2005 e det. cit. Aut. Vig. n. 6/06)

ERRORE NEL CERTIFICATO DEI LAVORI ESEGUITI - ATTESTAZIONE SOA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Sulla base della disciplina vigente all’epoca dei fatti, all’Autorita' spetta, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 34.2000, un potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, anche al fine di controllare che le SOA rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell'articolo 4, e nel titolo III del citato d.P.R.. Tra i requisiti di ordine generale occorrenti per la qualificazione, l’art. 17, comma 1, lett. m), del d.P.R. n. 34.2000 prevede l’inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

Nel caso di specie, la societa' appellante non ha fornito alcuna falsa dichiarazione circa il possesso dei requisiti e, in presenza di certificati disconosciuti dalle stazioni appaltanti, si doveva tenere conto che si trattava di certificati irrilevanti per il rilascio dell’attestazione, che non vi era quindi alcun interesse alla falsificazione da parte dell’impresa, che la stessa Autorita' non ha sostenuto l’imputabilita' del falso in capo all’appellante, che dalla documentazione prodotta da quest’ultima è emerso che i lavori oggetto delle certificazioni sono stati regolarmente eseguiti. L’unica sostanziale difformita' è emersa in relazione alla categoria OS3 per un errore materiale nel certificato rilasciato dal Comune di Caravaggio in alcun modo imputabile all’impresa (inserimento della cat. OS3 in luogo dell’OG6).

In presenza di tali elementi l’Autorita', in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici, avrebbe dovuto valutare se le difformita' riscontrate erano idonee ad influire sui presupposti richiesti per la qualificazione. In conclusione, non si tratta di ammettere che le certificazioni possano essere sostituite da notizie fornite dalle imprese, ma di escludere l’automatica revoca dell’attestazione in quei casi in cui i certificati contestati non sono rilevanti al fine del rilascio dell’attestazione e non vi è alcun addebito da muovere all’impresa.

SOA - AUTORITA' DI VIGILANZA - RAPPORTO COLLABORATIVO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

L’ obbligo posto a carico della SOA dall’art. 7, quinto comma, del d.P.R. n. 34/2000 di “dichiarare ed eventualmente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito di indipendenza” rafforza il rapporto collaborativo che deve instaurarsi fra la SOA ed l’ Autorita' di Vigilanza a garanzia dell’ imparzialita' e trasparenza dell’ attivita' di certificazione esercitata.

Il non corretto o erroneo esercizio di detta attivita' informativa di carattere generale – rimessa all’ iniziativa della SOA che, con autonoma valutazione, deve caso per caso selezionare i fatti e le circostanze che possono assumere rilevanza agli effetti dell’art. 7, comma quarto – è tuttavia fattispecie diversa dalla “mancata risposta a richieste dell’ Autorita'” (art. 7 nono comma), che rivela, in presenza di una specifica iniziativa di controllo dell’ Autorita', uno specifico intendimento della SOA di sottrarsi al potere di vigilanza di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 34/2000 e, quale comportamento tipizzato, è ricondotto nel regime sanzionatorio di cui all’art. 7, comma nono, del d.P.R. predetto.

ATTESTAZIONE SOA - RIATTESTAZIONE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

Come anche l’Autorità di Vigilanza ha avuto modo di precisare (determinazione n. 6.2006), il procedimento di controllo sulle attestazioni SOA, ex art. 14 del DPR n. 34.2000, mira a verificare che l’attestazione di qualificazione sia stata emessa nel pieno rispetto dei requisiti indicati nel predetto regolamento e che l’impresa attestata sia in possesso del requisito di affidabilità morale e professionale atto a consentire l’ottenimento di una nuova attestazione.

Sicchè, la restituzione dell’attestazione di qualificazione alla SOA emittente non arresta il relativo procedimento di controllo, che deve concludersi con un accertamento in ordine alla veridicità della documentazione presentata dall’impresa ed al permanere in capo ad essa dei prescritti requisiti di affidabilità morale e professionale, onde verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori e per le determinazioni da assumere in ordine ad eventuali riattestazioni ottenute dall’impresa stessa successivamente alla restituzione dell’attestazione originaria.

Nel caso di specie, d’altra parte, il procedimento di riattestazione attivato dalla ricorrente si è svolto sostanzialmente in parallelo rispetto al procedimento di controllo della legittimità della prima attestazione, iniziato e portato avanti prima da CQOP SOA spa (con le verifiche dei certificati di lavori presso le Amministrazioni comunali interessate) e poi dall’Autorità di Vigilanza (con le formali contestazioni d’irregolarità e le determinazioni conclusive conseguentemente assunte). Si consideri, in effetti, al riguardo, ed a mero titolo esemplificativo, la sostanziale coincidenza temporale tra comunicazione SOA CQOP (datata 4.4.2006) all’Autorità di Vigilanza delle prime formali risultanze di non veridicità di certificati di lavoro a suo tempo prodotti dalla ricorrente ed utilizzati per l’attestazione originaria, e rilascio da parte di SOA SOANC della nuova attestazione n. 8315.19.00 (datata 5.4.2006).

Ebbene, pare evidente che in circostanze di questo genere, all’impresa che ha ottenuto la riattestazione (presso una diversa Società di attestazione) nelle more del procedimento di controllo della legittimità dell’attestazione originaria, non può essere consentito di sottrarsi alle conseguenze e ai riflessi di tali controlli solo perché la nuova attestazione è stata rilasciata prima della conclusione del procedimento suddetto e della annotazione e pubblicizzazione dei relativi esiti sull’apposito casellario delle imprese. Per cui l’impresa stessa, benché riattestata, deve restare comunque soggetta, una volta concluso il controllo sulla prima attestazione, alle conseguenti valutazioni di permanenza dei requisiti di legge per l’ottenimento della nuova attestazione.

E dunque, nel caso di specie, l’annotazione (23.6.2006), nel casellario delle imprese, circa la non veridicità dei documenti posti a base dell’attestazione n. 846.49.00, una volta sancito che la restituzione di questa “ha costituito anticipata esecuzione” del procedimento di controllo, si salda con l’annotazione originaria (30.3.2006) di restituzione dell’attestazione stessa. In altre parole, la verifica della falsità documentale opera ex tunc, esplicando i suoi effetti anche in ordine alla validità della seconda attestazione (rilasciata infatti il 5.4.2006).

AUTORIZZAZIONE: Nell'ambito disciplinato dalla parte II, titolo III, del Regolamento, si intende l'atto conclusivo del procedimento mediante il quale l'Autorità abilita gli organismi di cui alla lettera ee) all'esercizio dell'attività di attestazione di cui all'art...
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...