Art. 5 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.

2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. ]
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Giurisprudenza e Prassi

INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA PA NEI SETTORI ESCLUSI

AVCP PARERE 2012

Tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrono all’esecuzione di pubblici appalti, sia in veste di affidatari, sia in veste di sub affidatari sia in veste di prestatori di requisiti nell’ambito del c.d. avvalimento, devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. Ciò, infatti, risponde ad elementari ragioni di trasparenza e di tutela effettiva degli interessi sottesi alle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice. Tale valutazione coincide con il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, il quale afferma che “La regola secondo la quale tutti coloro che prendono parte all’esecuzione di pubblici appalti devono essere in possesso dei requisiti morali può essere considerato un principio di tutela della par condicio, dell’imparzialità ed efficacia dell’azione amministrativa, per cui deve trovare applicazione anche nei contratti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del Codice. Nei contratti c.d. esclusi può non esigersi il medesimo rigore formale di cui all’art. 38 D.Lgs. n 163/2006 (Codice degli appalti) e gli stessi vincoli procedurali, ma resta inderogabile la sostanza, ossia il principio che i soggetti devono avere i requisiti morali, e che il possesso di tali requisiti va verificato” (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 maggio 2012, n. 2825, cfr. altresì Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3759).

Se così è, anche agli appalti di servizi elencati nell’Allegato II B, in parte esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 163/2006, risulta applicabile, ai sensi dell’art. 27 del Codice medesimo (“Principi relativi ai contratti esclusi”), il principio del necessario possesso e della conseguente necessaria verifica dei requisiti morali sancito dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto principio strettamente intrecciato ai principi dell’imparzialità, della parità di trattamento e della trasparenza espressamente richiamati dal predetto art. 27 del Codice.

Non vi è, pertanto ragione di discostarsi dall’argomentazione, sopra ampiamente sviluppata, che poiché gli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 danno concreta attuazione, in fase esecutiva, al principio del necessario possesso dei requisiti morali sancito dall’art. 38 del Codice – in applicazione, per quanto chiarito, anche ai c.d. contratti esclusi – dette disposizioni regolamentari sono da ritenersi applicabili anche agli appalti di servizi elencati nell’Allegato II B.

Oggetto: richieste di parere ai sensi del Regolamento interno sulla istruttoria dei quesiti giuridici – R.U. e U. – ambito di applicazione degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 28/08/2011 - INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

Nel 2010 la scrivente Stazione appaltante ha affidato un intervento di manutenzione straordinaria. Ad oggi i SAL maturati sono quattro. Alcuni dipendenti dell’Appaltatore hanno lamentato il mancato pagamento degli stipendi a decorrere dal mese di aprile 2011. Uno di questi ha risolto il rapporto di lavoro in data 24.06.2011 In applicazione dell’art. 13 del Capitolato generale di appalto approvato con DM 145 del 2000 e s.m.i., l’Appaltatore è stato invitato al pagamento delle retribuzioni dovute al richiamato personale dipendente entro 15 giorni dal ricevimento della relativa nota, pervenutagli in data 08.07.2011. Decorso infruttuosamente il termine senza aver ricevuto alcuna risposta, la Stazione appaltatane si trova nella condizione di dover procedere al pagamento diretto dei dipendenti, atteso che ex art. 1676 del c.c., la proposizione della domanda al Committente fa nascere in capo al medesimo l’obbligo del pagamento, configurandosi un’azione diretta e non surrogatoria. Le relative somme verranno detratte da quanto dovuto in esecuzione del contratto. Poiché non vi è stata alcuna contestazione da parte dell’Appaltatore si richiede se è comunque applicabile l’art. 13 c. 3 del capitolato generale; in particolare la possibilità di avvalersi dell’Ufficio provinciale del lavoro per quantificare con esattezza l’entità delle somme da erogare ai dipendenti, derivanti dalla corretta applicazione dei contratti individuali e collettivi di lavoro.


CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;