Art. 58 Conferenza dei servizi

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. La conferenza di servizi si svolge per l'acquisizione dei pareri necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. La conferenza di servizi procede, se espressamente richiesto, a nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate le modifiche ritenute necessarie.

2. Contestualmente alla comunicazione della conferenza di servizi, le amministrazioni rendono disponibile il progetto, anche tramite via telematica, secondo le modalità stabilite da ciascuna amministrazione.

3. In caso di affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione sul progetto preliminare o concessione di lavori pubblici, la conferenza di servizi é convocata sulla base del progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare posto a base di gara. ]
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Giurisprudenza e Prassi

L'ACCORDO TRANSATTIVO DETERMINA L'IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE (35.1)

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

Il ricorso giurisdizionale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse qualora, nel corso del giudizio, sopravvenga un mutamento della situazione di fatto o di diritto, quale la stipula di una transazione tra le parti, che renda certa e definitiva l'inutilità di una sentenza di merito per il ricorrente, venendo meno qualsiasi residua utilità giuridica anche solo strumentale.