Art. 47 Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del codice.

2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti, sono:

a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B; lettera così modificata dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011

b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

1) l'unità tecnica di cui alla lettera a);

2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;

3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.

3. Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini di cui al comma 2, si intende:

a) per l'attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001;

b) per l'attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso.

4. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si accreditano tramite il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici quali organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; il Servizio tecnico centrale provvede altresì ad accertare per le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la coerenza dei sistemi interni di controllo della qualità con i requisiti delle norma UNI EN ISO 9001.

5. Per le finalità di cui al comma 4, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per gli stessi soggetti, che non si avvalgono del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'accreditamento dell'Organismo di ispezione di tipo B e l'accertamento del sistema di controllo interno di qualità, coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, sono rilasciati rispettivamente, da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) e da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).]
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 24/11/2015 - VERIFICA INSUSSISTENZA DEL DIVIETO DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA DI CUI ALL'ART 38 CO 1, LET. D)

Una progettazione esecutiva inerente il rifacimento dell'asfalto stradale, di importo pari ad € 2.000.000 di lavori è stato redatto dall'Ufficio Tecnico dell'amministrazione, quindi, all'interno della struttura. Considerato che la stessa non è dotata di un sistema interno di controllo di qualità, può procedere all'attività di verifica di cui al CAPO II del D.P.R. n.207/2010 (importo lavori inferiore alla soglia di cui all'art.28 comma 1 lettera c del Codice per opere a rete) ovvero deve affidare l'attività di verifica a strutture esterne alla stazione appaltante ?


QUESITO del 17/04/2015 - VERIFICA DEI REQUISITI NEL NUOVO CODICE

Premesso che sono il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di un piccolo comune (che nella dotazione organica dell'ufficio ha un solo altro dipendente che non ha le competenze necessarie per eseguire la verifica della progettazione). Considerato che spesso ricopro il ruolo di progettista e RUP per lavori di modesto importo (inferiori a 200.000 euro). Volevo avere un parere circa la possibilità o meno di effettuare la verifica della progettazione sotto la veste di responsabile dell'Uffcio - e non di RUP - visto che ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. c), del DPR 207/2010 la verifica può essere effettuata "dagli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità".


QUESITO del 02/04/2015 - AFFIDAMENTO LAVORI

Premesso che questa A.C. ha nel proprio programma triennale 2014-2016 e nell'elenco annuale 2014 previsto l'ampliamento della Scuola Primaria. L'intervento è stato finanziato nel 2014. Considerato che le nuove regole di bilancio prevedono il reinserimento delle somme nel bilancio 2015 che presumibilmente sarà approvato entro maggio. Si chiede se è possibile l'approvazione del progetto definitivo esecutivo in linea tecnica ed espletata la gara per l'appalto dei lavori (i quali prevedono il distacco dei servizi che deve avvenire a Scuola chiusa e quindi tra giugno e settembre), prima dell'approvazione del bilancio, subordinando l'aggiudicazione e gli impegni di spesa all'approvazione del bilancio 2015. Si chiede inoltre se lo scrivente Responsabile dell'Area Tecnica e RUP, avendo redatto e firmato il progetto preliminare, può validare il progetto definitivo esecutivo affidato a RTP di professionisti esterni tenuto conto anche del fatto che per la fase d'esecuzione è previsto che la direzione lavori sia svolta dall'ufficio tecnico comunale e quindi dallo scrivente.


QUESITO del 19/01/2012 - VERIFICA DI CONFORMITÀ E PAGAMENTI NEI CONTRATTI DI FORNITURA

Si chiede se colui che ha verificato il progetto possa anche validarlo o se debba trattarsi necessariamente di due soggetti distinti. A tal fine si segnala l'art. 47 co. 2 lett. c) che prevede la possibilità da parte del RUP di verificare il progetto e quindi di conseguenza anche di validarlo ai sensi dell'art. 55 DPR 207/2010.


CERTIFICAZIONE: Il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale;