Art. 40 Cronoprogramma

1. Il progetto esecutivo é corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma é composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma é redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna, nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 171, comma 12.

2. Nei casi di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, il cronoprogramma é presentato dal concorrente unitamente all'offerta.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

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Giurisprudenza e Prassi

CRONOPROGRAMMA - CONSISTE NELLA PIANIFICAZIONE DEI LAVORI

ANAC DELIBERA 2022

Ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 207/2010, tutt'ora vigente, il cronoprogramma è costituito da un diagramma che graficamente rappresenta la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.

APPALTO DI LAVORI E PROGETTAZIONE - CRONOPROGRAMMA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

In base agli artt. 17, All. XXI al codice dei contratti pubblici e 40 del regolamento di attuazione di cui al d.p.r. n. 207/2010, il cronoprogramma è un documento che rappresenta, secondo peculiari modalita' di rappresentazione grafica, l'andamento nel tempo degli importi dei lavori da eseguire principalmente in campo edilizio.

Il comma 1 dell'art. 17 ora richiamato prevede che il documento in questione ha la finalita' "di stabilire in via convenzionale (nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso) l'importo degli stessi". Il comma 1 del parimenti citato art. 40 richiama poi l'art. 171, comma 12, del medesimo regolamento, il quale disciplina le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma sotto il profilo del pagamento del prezzo.

Dalle citate disposizioni normative emerge quindi che il documento in questione ha rilievo negoziale e del resto è evidente che in tanto lo stesso puo' avere un'utilita' pratica in quanto presupponga una volonta' contrattuale certa e definitiva in ordine ai tempi dei lavori ivi descritti.

Nel caso di specie, poi, dalle disposizioni di lex specialis emerge che tale volonta' la stazione appaltante ha inteso suggellare con la sottoscrizione del cronoprogramma, cosi' rendendo chiaramente riconoscibile l'impegno al rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori in esso rappresentati.

MANCATA PRODUZIONE CRONOPROGRAMMA LAVORI

TAR SICILIA CT SENTENZA 2013

Laddove il cronoprogramma dei lavori, seppur richiamato negli atti di gara formalmente come elemento qualificante l'offerta, di fatto non è stato concepito quale elemento di integrazione dell'obbligazione ovvero come quale presupposto per l'attribuzione, anche in maniera indiretta, di punteggio. Quindi, qualora non prodotto dal concorrente, non puo' ritenersi essenziale e conseguentemente motivo di esclusione dalla gara.

ASSENZA CRONOPROGRAMMA IN SEDE DI OFFERTA - CAUSA ESCLUSIONE

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2009

Nonostante nel nostro ordinamento viga il principio della eterointegrazione della legge di gara - (che nel caso di specie non prevedeva nulla in ordine al deposito del crono-programma delle lavorazioni unitamente all'offerta) - ad opera delle prescrizioni normative che impongono un determinato adempimento (artt. 42 co. 2, D.P.R. n. 554/1999 e 73 D.P.R. n. 170/2005 secondo cui "nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, il crono-programma è presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta"), tale assunto, non puo' tuttavia essere spinto sino al punto da teorizzare l'esclusione dalla gara quale conseguenza del mancato adempimento della prescrizione, per la ragione che vige in materia, in omaggio al canone generale del favor partecipationis, il principio della necessaria tipicita' delle cause di esclusione e che non ogni inadempimento alle prescrizioni di gara comporta, per cio' stesso, tale esito definitivo.

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Non è conforme alla normativa in materia di affidamento di incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 100.000 euro, vigente prima della modifica introdotta dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, l’operato della stazione appaltante che ha affidato tali incarichi professionali fiduciariamente e/o “intuitu personae”, completamente svincolati da qualsiasi onere istruttorio e motivazionale, atteso che, anche nelle ipotesi in esame, è comunque necessaria, a mente dell’art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., la “previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale” dei professionisti esterni di fiducia dell’ente, nonché la “motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare” (Tar Campania, Napoli, Sez. II – sentenza 18 dicembre 2003 n. 15430). Infatti, la procedura selettiva prevista dall’art. 17, comma 12, della legge n. 109/1994 e s.m., pur essendo connotata da caratteri di maggiore semplicità e speditezza, deve nondimeno soddisfare taluni requisiti minimi di pubblicità, di concorsualità (comparazione dei curricula) e di trasparenza (Cons. Stato, Sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339).

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., la progettazione assume la forma di progetto integrale, dove tutte le parti, architettoniche, strutturali ed impiantistiche, debbono coesistere, di modo che per la progettazione di tali opere, l’esigenza di uno stretto coordinamento si pone come regola inderogabile anche sul piano logico e cronologico oltre che tecnico.

Non è conforme a tale disposizione l’operato della stazione appaltante che ha praticato prima il frazionamento dell’attività progettuale nelle sue componenti specialistiche, quindi la scissione degli incarichi di progettazione architettonica, impiantistica, coordinamento della sicurezza, procedendo ad affidamenti tra loro separati, sul piano cronologico e negoziale, senza riguardo alla regola di sommare i corrispettivi dei vari servizi tecnici per determinarne le modalità di affidamento e senza tenere nel debito conto che l’attività progettuale degli interventi (aventi la natura di organismo edilizio) doveva essere ispirata ad un maggior coordinamento. Valgono al riguardo le considerazioni contenute nella determinazione n. 13/2000, ove con richiamo all’art. 17, commi 1 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., è affermato il principio che la progettazione non può essere espletata da più soggetti esterni alla S.A., se non riuniti in associazione o in raggruppamento, e nella determinazione n. 2/2002, ove nel dichiarare la legittimità di gruppi di progettazione composti congiuntamente da tecnici interni ed esterni all’amministrazione, si ammette al contempo, per tale ipotesi specifica, la possibilità di affidare separatamente le singole parti specialistiche (strutture, impianti etc.) a distinti professionisti esterni. L’apparente contraddizione tra i due testi è risolta dalla valutazione delle condizioni e dei limiti per derogare alla regola generale dell’indivisibilità del progetto. Infatti, il principio generale affermato dall’Autorità è che la progettazione debba essere tendenzialmente unitaria, tanto in relazione all’insieme delle fasi progettuali quanto in relazione al complesso delle componenti specialistiche che vi afferiscono. E ciò nel senso che non è consentito, in linea generale, dividere la prestazione in più parti, a meno che tale scelta non sia adeguatamente motivata e sia indicata già nell’offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Nell’ipotesi in cui la sospensione viene disposta per ragioni non contemplate dall’art. 24 del Capitolato generale (D.M. 19 aprile 2000, n. 145) e dall’art. 133 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., si rientra nel campo delle sospensioni illegittime per le quali spetta all’impresa la corresponsione dei maggiori oneri conseguenti al fermo. Tale circostanza si verifica, ad esempio, quando la sospensione è disposta per facoltà discrezionale dell’Amministrazione, in dipendenza di fatti o esigenze particolari proprie o per ovviare a mancate predisposizioni che ad essa facevano carico. Si verifica, altresì: per carenze progettuali; per ritardi prodotti da generiche esigenze di carattere burocratico; imprevisti ma prevedibili impedimenti nell’esecuzione; necessità di predisporre perizie di variante che riparino precedenti mancanze o errori.

L’uso illegittimo della facoltà di sospendere i lavori dà all’impresa il diritto di pretendere il riconoscimento dei danni prodotti che si trova costretta a sopportare di conseguenza e, naturalmente, l’equivalente slittamento del termine esecutivo da considerare sia sul cronoprogramma, di cui all’art. 42 del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m., sia sul programma esecutivo previsto dal successivo art. 45.