Art. 345 Progettazione di lavori relativi agli interventi di cooperazione

ABROGATO DALL'ART. 25 DEL DM AFFARI ESTERI 192/2017, IN VIGORE DAL 04/01/2018

[1. L'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi può essere affidata anche a soggetti dei paesi beneficiari con adeguata e documentata competenza professionale che abbiano stipulato idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale. Qualora previsto dall'accordo di attuazione, la progettazione dello specifico intervento di cooperazione è soggetta alla previa approvazione da parte dei competenti organi del paese destinatario dell'intervento, alla cui normativa i progetti stessi devono conformarsi. La progettazione deve altresì conformarsi ai principi generali desumibili dalle norme italiane vigenti in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. Per interventi per i quali siano disponibili studi preliminari di fattibilità, qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in relazione alla loro semplicità tecnica o ripetitività, potrà essere redatto immediatamente il progetto esecutivo.

2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio è eseguito l'intervento.

3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato diverso da quello del paese beneficiario l'analisi dei prezzi va riferita al mercato nel quale dette componenti sono disponibili.]
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