Art. 331 Pubblicità e comunicazioni

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.

2. Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

3. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 334 é soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.
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Giurisprudenza e Prassi

COTTIMO FIDUCIARIO - ESCLUSA LA PUBBLICAZIONE PREVENTIVA DEL BANDO DI GARA

TAR VENETO SENTENZA 2014

La procedura di cottimo fiduciario si caratterizza per la circostanza che la stazione appaltante opera un confronto concorrenziale tra le sole imprese che essa stessa individua e consulta.

In ogni caso, l’art. 331 del D. .P.R. 207 del 2010 esclude che vi sia alcun obbligo giuridico in capo alla stazione appaltante di pubblicare preventivamente il bando di gara, poiche' «le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicita' e di comunicazione previsti dall’articolo 124 del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia».

CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;