Art. 281 Criteri di applicabilità delle misure di gestione ambientale

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Per gli appalti di servizi e forniture, la cui esecuzione può causare danni all'ambiente e che richiedono l'utilizzo di misure volte a proteggere l'ambiente, le stazioni appaltanti, nel richiedere l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tengono conto di criteri diretti alla riduzione dell'uso delle risorse naturali, di produzione dei rifiuti, del risparmio energetico, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.]
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

ISO 14000 VIETATA PER APPALTI DI FORNITURE ED EFFITTI DEI CHIARIMENTI SULLA LEX SPECIALIS

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

La amministrazione sostiene che il chiarimento non avrebbe modificato la natura e la qualificazione della prescrizione di gara essendo rimasto fermo, anche a seguito del chiarimento, quanto prescritto dalla lex specialis in ordine all'obbligo di allegazione della certificazione ISO ovvero di una certificazione equipollente; in sostanza anche a seguito del chiarimento si doveva desumere che i concorrenti, per poter partecipare alla gara, a pena di esclusione dovevano necessariamente possedere detta certificazione ovvero che doveva possederla in loro vece il produttore. Senonché ritiene la Sezione che il chiarimento di cui sopra abbia mutato il requisito richiesto inizialmente dalla lex specialis introducendo due innovazioni sostanziali e cioè la soddisfacibilità del requisito mediante prova del suo possesso in capo al produttore della materia prima impiegata in alternativa al partecipante alla gara e la possibilità di attestazioni equipollenti alla certificazione inizialmente richiesta, rimessa comunque alla concreta valutazione di congruità e dunque alla analisi valutativa da parte della Commissione. In sostanza il chiarimento ha fatto perdere il carattere di univocità della originaria previsione della lex specialis che non poteva più considerarsi escludente, con l'effetto che la stessa non doveva essere impugnata immediatamente

La certificazione ISO 14001 attiene esclusivamente ai processi produttivi utilizzati nella organizzazione imprenditoriale, adeguati a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle attività svolte; pertanto non è una certificazione del prodotto o del suo uso, ma delle metodiche utilizzate, a monte, per la realizzazione del prodotto senza alcuna ricaduta positiva sui territori e sugli enti destinatari della fornitura, ma al più sui luoghi di produzione. Pertanto, in disparte le problematiche relative alla applicabilità delle misure di gestione ambientale alle forniture, anche in relazione all'articolo 281 del regolamento di esecuzione al codice di cui al DPR n. 207 del 2010, che estende la previsione anche alle forniture, la previsione della lex specialis in punto di certificazione ISO da parte delle imprese, per usare la lettera dell'art. 44 del codice, non rientra "..nell'ambito di una misura di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante la esecuzione del contratto". La previsione della lex specialis pertanto non è ragionevolmente coerente con il criterio della appropriatezza risultando ultronea e sproporzionata e soprattutto inidonea a generare ricadute virtuose "durante la esecuzione del contratto" sull'ambiente direttamente interessato alla fornitura, alla stregua del preciso dettato dell'art. 44 del codice dei contratti.