Art. 275 Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Il concorrente singolo può partecipare alla procedura di affidamento qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati nel bando relativi alla prestazione di servizi o forniture indicata come principale e alle eventuali prestazioni secondarie per i singoli importi.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis), del codice, il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. ]
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

RTI - CORRISPONDENZA QUOTE PARTECIPAZIONE E QUOTE ESECUZIONE – NUOVO CODICE (83.8 – 45.2.D – 45.2.E – 45.2.F – 45.2.G – 48.4)

TAR CAMPANIA SENTENZA 2018

In punto di diritto il D.L. vo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, all’art. 83 (“Criteri di selezione e soccorso istruttorio”), prevede, al comma 8, che: << 8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa, nonché’ delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. (….….) >>.

(…) Orbene passando all’esame del nuovo codice dei contratti pubblici, è da notare innanzitutto che rimane l’assenza di vincoli di legge sulla corrispondenza, nell’ambito delle imprese associate, tra quote di partecipazione al raggruppamento, quote di prestazioni da eseguire e quote di requisiti posseduti e resta l’obbligo, sancito dal comma 4 dell’art. 48 del d. lgs. n. 50 del 2016, di indicare “le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”, essendo devoluta alla stazione appaltante la determinazione, unitamente ai livelli minimi di capacità per i concorrenti, anche “le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti” ai raggruppamenti.

Nel contempo è tuttavia imposto dalla legge (derivante dall’art. 275 del d.P.R. n. 207 del 2010), a prescindere quindi dalle disposizioni di gara, che comunque “la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”. Il vincolo normativo è congiuntamente riferito tanto alle prestazioni che ai requisiti.

La norma ha l’evidente scopo di garantire che l’impresa capogruppo sia il soggetto più qualificato e sia affidataria della parte preponderante dell’appalto.

(…) Orbene appare evidente, facendo buon governo dei principi sopra esposti in ordine alla ripartizione dei requisiti richiesti per l’ammissione alla gara, nell’ambito di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, fra mandataria capofila e mandante, che, nel caso di specie, il fatturato della ausiliaria è andata ad incrementare il requisito economico-finanziario (non della mandataria, ma) della mandante (già in partenza superiore al correlato requisito della mandataria) richiesto per l’ammissione alla gara nell’ambito del R.T.I. controinteressato.

Ma, se così è, allora appare violata la regola posta dall’art. 83, co. 8, del DL.vo n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici, per la quale: << La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria >>.

PROGETTISTA INDICATO - REQUISITI SPECIALI - NECESSARI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

L’articolo 53 del codice dispone, al comma 3, che “Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati , da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione…”. Il successivo comma 3 bis prevede ancora che “…nel caso in cui , ai sensi del comma 3, l’appaltatore si avvale di uno o piu' soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante puo' indicare nel bando di gara le modalita' per la corresponsione diretta al progettista della quota di compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista”.

Da quanto sopra emerge che, in caso di appalto integrato, l’operatore economico puo' effettuare direttamente la progettazione, avvalersi di progettisti o costituirsi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

E’ evidente che nel caso in cui l’operatore economico scelga (come nel caso di specie) la seconda opzione, i progettisti indicati non costituiscono soggetto direttamente e formalmente partecipante alla gara. E’, peraltro, innegabile che agli stessi è affidato il compito di redigere la progettazione dell’opera (dal bando di gara emerge che, nella specie, l’appalto ha ad oggetto “la progettazione esecutiva ed esecuzione, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lett. b) del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., sulla base del progetto definitivo”). Essi, dunque, costituiscono soggetti che realizzano una parte dell’appalto, in particolare il servizio di progettazione.

I progettisti “indicati”, per libera scelta del concorrente, sono , dunque, intervenuti nella procedura nella connotazione soggettiva del Raggruppamento Temporaneo costituendo.

Il progettista “indicato” è soggetto che esegue una parte della prestazione oggetto dell’appalto e la sua prestazione è oggetto di offerta e valutazione da parte della stazione appaltante.

In relazione a tali circostanze, egli deve essere soggetto “qualificato” e deve, di conseguenza, possedere i requisiti che ne esprimano tale qualificazione anche in relazione alla forma soggettiva di partecipazione che egli utilizza.

Orbene, l’articolo 275 del regolamento indica i “requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento” con previsione di carattere generale, cosi' operando riferimento ai raggruppamenti temporanei di concorrenti.

Di conseguenza, le sue disposizioni trovano diretta applicazione tutte le volte in cui soggetti comunque coinvolti nella procedura per l’esecuzione dell’appalto si costituiscano nella forma del raggruppamento temporaneo e, dunque, anche per l’ipotesi di progettista “indicato” qualora egli ricorra a tale modulo, senza necessita' di specificazione espressa da parte del bando, trattandosi di regola generale, riferita al modello organizzatorio e, pertanto, direttamente discendente dalla norma.

APPALTI SERVIZI - COMPROVA REQUISITI - POSSIBILE CUMULO.

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2014

Nel settore dei servizi, in mancanza di una predeterminazione normativa o regolamentare dei requisiti di capacita' tecnico-organizzativa ed economico finanziaria, è stato stabilito che spetta alla stazione appaltante il compito di definire nella lex specialis, in relazione al contenuto della prestazione, i requisiti di idoneita' che devono essere posseduti dalle imprese componenti il raggruppamento (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II-quater – 15/9/2014 n. 9670, che richiama Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – 13/6/2012 n. 22); in difetto di una clausola che introducesse specifici requisiti di qualificazione in capo alle singole imprese riunite in ATI, i medesimi dovevano essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso; di conseguenza la capogruppo mandataria poteva da sola soddisfare i requisiti di partecipazione stabiliti dalla legge di gara.

CAPOGRUPPO - QUOTA MAGGIORITARIA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2014

Il Collegio rileva che la disposizione a norma della quale "per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento e che l'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria", è stata abrogata dell'art. 358 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, a decorrere dall'8 giugno 2011. L'art. 275, 2° comma, del nuovo regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti pubblici dispone ora: "Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis), del codice, il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonche' le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria". Sennonche', in tema di aggiudicazione dei servizi alberghieri e dei servizi sanitari e sociali, trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 20 del Codice degli appalti, soltanto le disposizioni di cui ai successivi articoli 68, 65 e 225 (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15 febbraio 2010 n. 810). Ne consegue che, nel caso di specie, in mancanza di una specifica disposizione della lex specialis in tal senso, non poteva essere considerato motivo di esclusione dalla gara il fatto che la societa' mandataria della A.T.I. Pellicano – Smile non fosse in possesso della quota di partecipazione maggioritaria [il disciplinare di gara, dopo aver precisato il fatturato richiesto per partecipare alla procedura di gara, si limitava a stabilire "Per le A.T.I. detto requisito deve essere posseduto dalla mandataria (capogruppo) almeno al 40% e dalla mandante o dalle singole mandanti almeno per il 10% di quanto richiesto cumulativamente"].

REQUISITI MAGGIORITARI NEI SERVIZI ANCHE IN CASO DI ATI VERTICALE

AVCP PARERE 2013

In materia di appalti di servizi i requisiti di carattere speciale possono essere dimostrati, di regola, facendo riferimento alla sommatoria dei mezzi e delle qualita' delle imprese raggruppate, e non è coerente con i principi alla base dell’art. 37 incentrare sulla mandataria il possesso per intero di un requisito di capacita' tecnica per un contratto di appalto normalmente eseguibile da piu' imprese riunite (cfr. AVCP parere n. 82/ 2013); tuttavia non puo' mai essere elusa la regola per cui la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’ art. 275 secondo comma del vigente Regolamento.

Nel caso in esame, infatti, non si tratta di stabilire se la capogruppo Leader Service soc. coop. abbia dichiarato di assumere una quota percentuale di appalto corrispondente alla quota di qualificazione posseduta (e cioè al fatturato specifico per servizi analoghi), giacche' il vizio costitutivo dell’associazione temporanea risiede nel fatto che la societa' capogruppo non possiede il requisito di qualificazione in misura maggioritaria, in violazione dell’art. 275, secondo comma, del Regolamento che per tale profilo integra la lex specialis di gara e che si applica inderogabilmente alle a.t.i. orizzontali e verticali.