Art. 227 Difetti e mancanze nell'esecuzione

1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 232.

2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non é rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224, comma 3.

3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento é strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

VIZI DELLE OPERE OGGETTO DI SUBAPPALTO: INTERPRETAZIONE CONTRATTUALE, ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO E BUONA FEDE

TRIBUNALE DI PADOVA SENTENZA 2026

In tema di appalto, l'interpretazione delle clausole tecniche deve essere condotta valutando il comportamento complessivo delle parti e l'iter delle trattative, specialmente laddove le modifiche testuali alle bozze contrattuali evidenzino una precisa volontà negoziale di derogare a prassi meno onerose. L'eccezione di inadempimento sollevata dal committente è illegittima, per violazione dei canoni di buona fede e proporzionalità, se estesa a prestazioni correttamente espletate e indipendenti da quelle viziate.

"[...] (cfr. Cass. Civ., sez. III, 29/03/2019, n. 8760). [...] il rifiuto di adempiere al pagamento delle prestazioni relative a lavorazioni differenti da quelle oggetto di contestazione, correttamente espletate e per le quali è stato previsto apposito prezzo in sede contrattuale, risulta in contrasto con il principio di buona fede e con il requisito di proporzionalità fra l’inadempimento e la prestazione rifiutata mediante eccezione di inadempimento [...]"