Art. 20 Studio di prefattibilità ambientale

1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano la salvaguardia nonché un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende:

a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;

b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;

c) l'illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;

d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;

e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.

2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.

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Giurisprudenza e Prassi

AVCP DELIBERAZIONE 2006

La validazione del progetto esecutivo, disciplinata dall’art. 47 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., costituisce un atto formale, essenziale ai fini della successiva approvazione e dell’avvio delle procedure di affidamento dei lavori, che conclude il procedimento delle verifiche che devono esser condotte sulla documentazione progettuale al fine di accertare, tra l’altro, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 16, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e la loro conformità alla normativa vigente.

Sulla base delle indicazioni fornite dal secondo comma, lett. d), del citato art. 47, relative alla “completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento”, è evidente che le suddette verifiche comprendono anche l’accertamento che il quadro economico sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall’art. 17 (Quadri economici) del regolamento medesimo. Ne deriva che qualora venga effettuata un’attività di controllo successiva, ad esempio sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata, l’atto di validazione del progetto da porre a base di gara non può che essere l’atto conclusivo che riporta gli esiti di tutte le verifiche effettuate.

Con riguardo al caso di specie, non possono, pertanto, considerarsi irrilevanti, ai fini delle verifiche e della validazione del progetto esecutivo, le modifiche apportate al quadro economico di spesa, sia pure limitatamente alle voci e/o agli importi inclusi tra le somme a disposizione dell’amministrazione.

Di conseguenza, poiché la validazione del progetto esecutivo è effettivamente avvenuta dopo l’entrata in vigore delle nuove procedure, il Comune avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 7-ter della legge n. 109/1994 e s.m., nel testo vigente nella Regione Siciliana ed alla luce delle disposizioni emanate dall’Organo regionale, trasmettere il bando di gara all’ufficio U. competente ai fini dell’espletamento della gara stessa.