Art. 205 Pagamenti

ABROGATO DALL'ART. 27 DEL DM MIT 49/2018, IN VIGORE DAL 30/05/2018

[1. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.

2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.]
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Giurisprudenza e Prassi

Giurisdizione su penali, riserve e compensazione prezzi nell'appalto pubblico

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO Sentenza 2026
Fase Procedura: Esecuzione

In tema di appalti pubblici, sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario per le domande aventi ad oggetto l'accertamento della non debenza di penali contrattuali o il pagamento di riserve, trattandosi di controversie di natura paritetica e patrimoniale. Parimenti, la richiesta di compensazione dei prezzi ai sensi del decreto Aiuti (D.L. 50/2022) rientra nella giurisdizione ordinaria, in quanto meccanismo di adeguamento automatico ancorato a parametri oggettivi che non implica una valutazione comparativa di interessi pubblici.