Art. 182 Giornale dei lavori

ABROGATO DALL'ART. 27 DEL DM MIT 49/2018, IN VIGORE DAL 30/05/2018

[1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.

2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.

3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.]
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Giurisprudenza e Prassi

L'OBBLIGO INDENNITARIO DELL'ASSICURATORE DEL PROFESSIONISTA COPRE L'INTERA OBBLIGAZIONE SOLIDALE ENTRO IL MASSIMALE

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SENTENZA 2026
Fase Procedura: Esecuzione

La responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. nell'esecuzione di opere pubbliche impone al subappaltatore specializzato il rispetto dei criteri generali della tecnica, con conseguente obbligo di controllare la validità delle istruzioni ricevute; l'assenza di un comprovato dissenso preclude l'esclusione della colpa contrattuale per i vizi insorti. Sotto il profilo delle garanzie prestate in favore dei professionisti coinvolti, la polizza assicurativa "claims made" copre l'intera estensione dell'obbligazione solidale risarcitoria ascritta all'assicurato in favore della stazione appaltante, ivi incluse le spese di lite, non potendo l'assicuratore limitare la propria manleva alla sola quota percentuale di responsabilità accertata nel riparto interno, salvo diverso ed espresso patto contrattuale.

"La polizza non prevede alcuna limitazione ed anzi è espressamente riferita a “tutto quanto dovuto dall’assicurato”, salvo regresso verso i corresponsabili, in conformità con i principi di diritto enunziati dalla Suprema Corte (vedi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/11/2012, Rv. 624573 – 01 : “in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione del-la responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione - la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, cod. civ., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale”; vedi anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17656 del 20/06/2023, Rv. 668447 - 01).

[...] l'obbligo indennitario dell'assicuratore della responsabilità civile nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, salvo regresso verso i corresponsabili (vedi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/11/2012, Rv. 624573 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17656 del 20/06/2023, Rv. 668447 - 01).

[...]

In generale “l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a control-lare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabili-tà soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; cosicché, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (vedi Cass. 4/09/2025, n. 24567)."