Art. 167 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali.

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 164.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti é definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

5. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità é redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore. ]
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Giurisprudenza e Prassi

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sull’anomalo andamento dei lavori e sul ristoro delle spese per il personale fisso di cantiere. [B] Sulle condizioni che devono sussistere per liquidare le opere in economia ai sensi dell'art. 145 del DPR 554 del 1999. [C] Sui materiali posti in opera senza eccezioni della direzione lavori e sulla loro mancata contabilizzazione per ritenuta difformità rispetto al capitolato speciale

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2001

Non è riconducibile alla fattispecie di cui all'articolo 15 del Capitolato Generale d'appalto (D. M. 145/2000), in materia di accettazione, qualità ed impiego dei materiali, quella in cui, su proposta dell'ATI appaltatrice, la Direzione lavori ha approvato l'adozione di una tipologia di tubazione che presenta caratteristiche inferiori a quelle previste nei documenti contrattuali, pur non comportando né modifiche al Capitolato Speciale d'appalto, né aumento dell'importo contrattuale.

Concreta un caso di variante in corso d'opera non riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'articolo 25 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. la fattispecie in cui, su proposta dell'ATI appaltatrice, la Direzione lavori approvi l'adozione di una tipologia di tubazione che presenta caratteristiche inferiori a quelle previste nei documenti contrattuali, non risultando dedotta, in particolare, alcuna esigenza derivante da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, né indicate cause impreviste ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, né si sia fatto riferimento ad una sorpresa geologica, ovvero ad errori od omissioni progettuali.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 12/04/2012 - ESECUZIONE APPALTO - COSTI MATERIALI

Da quanto indicato nell'art. 167 comma 7, emerge che i costi relativi agli accertamenti di laboratorio e delle verifiche tecniche obbligatorie, specificamente previsti da capitolato speciale d'appalto, sono a carico della Stazione Appaltante utilizzando le somme a disposizione del quadro economico. Da quanto indicato nell'art. 167 comma 8, emerge che i costi relativi alle ulteriori prove ed analisi prescritti dalla Direzione dei lavori o dall'Organo di collaudo, ancorché non prescritte dal capitolato, siano a carico dell'esecutore. Si richiede un chiarimento in merito, infatti usualmente le prove previste da capitolato si attribuiscono a carico dell'esecutore, mentre le prove aggiuntive si attribuiscono a carico della Stazione Appaltante.


CERTIFICAZIONE: Il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale;