Art. 152 Disposizioni e ordini di servizio

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori é tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

2. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

3. L'ordine di servizio é l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio é redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L'esecutore é tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.]
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Giurisprudenza e Prassi

LAVORI COMPLEMENTARI – RATIO

ANAC DELIBERA 2020

Possono ritenersi complementari quelle opere che da un punto di vista tecnico - esecutivo rappresentano una integrazione dell’opera principale (sì da giustificare l’affidamento e la relativa responsabilità costruttiva ad un unico esecutore), che, oltre a presentare i caratteri dell’imprevedibilità, rientrano nel piano dell’opera, senza rivestire una propria individualità distinta dall’opera originaria.

Si precisa che tenuta in considerazione la situazione emergenziale connessa alle misure straordinarie per il contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, visto altresì quanto disposto dall’art. 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, dalla Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 268 del 19.3.2020 recante “Sospensione dei termini nei procedimenti di competenza dell’Autorità e modifica dei termini per l’adempimento degli obblighi di comunicazione all’Autorità” nonché, da ultimo, dall’art. 37 del D.L. n. 23 del 8 aprile 2020, il termine assegnato per il riscontro è di complessivi 90 giorni (ossia di 30 giorni, incrementati di ulteriori 60 giorni, ai sensi della predetta delibera n. 268/2020) decorrenti dal 15 maggio 2020.

Oggetto: Lavori per il completamento e la ristrutturazione del molo ricovero natanti del Comune di Diamante, in concessione di costruzione e gestione alla … s.r.l.- … s.r.l..

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sull’ordine di servizio con il quale il direttore lavori sospende i lavori dopo aver accertato che l'Impresa ha contravvenuto alla disposizione di non usufruire di fornitori non autorizzati. [B] Sulla corretta interpretazione dell’art. 109 del D.P.R. n. 554 del 1999 laddove limita il risarcimento dei danni all’appaltatore per ritardata sottoscrizione del contratto. [C] Sulla proroga del termine finale richiesta dall'appaltatore e sugli effetti della sua concessione rispetto ad eventuali pretese di risarcimento danni. [D] Sui maggiori oneri che spettano all’impresa a fronte della necessità di eseguire variazioni ed interruzioni delle tratte autostradali aperte al traffico. [E] Sulla clausola contrattuale che pone a carico dell’impresa i costi della realizzazione delle strade per consentire la prosecuzione del traffico autostradale. [F] Sulla richiesta con la quale il direttore lavori richiede all’impresa di inviare dettagliati rapporti mensili

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 08/04/2008 - ORDINE DI SERVIZIO - DIRETTORE LAVORI

Può il Responsabile del Procedimento, anche nella duplice veste di Dirigente del Servizio LL.PP. rivestita in seno all’Amministrazione, invalidare gli Ordini di Servizio emessi dal Direttore dei Lavori in quanto emessi senza il preventivo assenso dello stesso? Si evidenzia che gli Ordini di Servizio del Direttore dei Lavori attengono la tecnica esecutiva o richiamo a condizioni contrattuali e non la regolarità dell’andamento dei lavori e/o l’ordine cui attenersi nella loro esecuzione che è pertinente al solo Responsabile del Procedimento.


QUESITO del 08/04/2008 - ORDINE DI SERVIZIO

Si formula il presente quesito: - Può l’impresa Appaltatrice contestare o rigettare o firmare con riserva gli Ordini di Servizio emessi dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. 554/1999, non essendo, a parere della stessa Impresa, conformi al disposto legislativo menzionato, poiché emessi esclusivamente dal solo Direttore dei Lavori e non unitamente al Responsabile del Procedimento? Si precisa che gli stessi sono trasmessi successivamente e/o contemporaneamente al Responsabile del Procedimento. Gli Ordini di Servizio emessi dal Direttore dei Lavori trattano atti puramente tecnici nell’esecutività dell’intervento e non atti di indirizzo o di vigilanza o di verifica o di regolamentazione dei lavori di diritto del solo Responsabile del Procedimento, quindi di esclusiva competenza della Direzione dei Lavori e, pertanto, non soggetti a nessun visto o parere o preventivo assenso del Responsabile del Procedimento.


QUESITO del 25/08/2006 - PREZZO

QUESTO SETTORE HA APPALTATO UN LAVORO A CORPO ALL'INCIRCA AD APRILE 2006, IL CUI PROGETTO è STATO REDATTO CON IL PREZZARIO DEL 1990 E CON PREZZI ELEMENTARI IN VIGORE NEL 1995 AL FINE DI RIENTRARE NEL PREZZO DISPONIBILE. INOLTRE LA STRUTTURA IN C.A. E' STATA VALUTATA SOLO COME IMPORTO COMPLESSIVO SENZA DARE L'ESATTA QUANTITà (COMUNQUE RILEVABILE DALLA SOMMA DI VARII ELABORATI GRAFICI. SI CHIEDE: - SE ESSENDO TRASCORSO OLTRE 60 GG. DALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA L'IMPRESA PUò RECEDERE DALL'AGIUDICAZIONE E CHIEDERE IL MANCATO UTILE; - SE L'ERRATA VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'IMPORTO A CORPO (APPOICAZIONE DI PREZZI NON USUALI) PUO' COMPORTARE DELLE RIVALSE DA PARTE DELL'IMPRESA NEL CHIEDERE LA RESCISSIONE O IN CORSO D'OPERA; - SE L'ASSENZA DELLA ESATTA INDICAZIONE DELLE QUANTITA' (IL C.A. E' STATO QUANTIFICATO SOLO NELL'IMPORTO E NON NELLE QUANTITA' DESUMIBILI DALL'ESAME DELL'INTERO PROGETTO) PUO' CONSENTIRE ALL'IMPRESA DI RECEDERE IN DANNO O CONTESTARE LE QUANTITA' IN CORSO D'OPERA ASSUMENDO CHE A TALE IMPORTO CORRISPONDONO QUANTITA' INFERIORI RISPETTO A QUELLE RICAVABILI DALL'ESAME DEI GRAFICI.