Art. 147 Ufficio della direzione dei lavori

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. L'ufficio di direzione lavori é preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali. ]
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Giurisprudenza e Prassi

UFFICIO DIREZIONE LAVORI - LA FIGURA DEL GEOLOGO

AVCP PARERE 2010

Dal combinato disposto degli artt. 123 e 126 del D.P.R. n. 554/1999 risulta che “le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o piu' assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere” e che gli ispettori di cantiere “collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori”.

In attuazione di dette disposizioni, il punto 15bis del bando di gara, oggetto di contestazione, stabilisce che la “Struttura operativa”, alla quale affidare l’incarico in esame, dovra' essere costituita, tra l’altro, da “due professionisti (Ingegnere o Geometra) di provata esperienza diretta in cantieri relativi all’esecuzione di interventi di consolidamento di pareti rocciose” con funzione di ispettore di cantiere e che almeno uno dei professionisti costituenti detta struttura operativa deve “aver acquisito esperienza nelle attivita' in parete rocciosa con progressione su corda, documentata da apposite attestazioni … che dimostrino che il professionista abbia eseguito con continuita' attivita' in parete rocciosa …”.

Quanto all’asserita limitazione alla partecipazione alla gara in esame a danno della figura professionale di geologo, si deve osservare che lo stesso punto 15 bis del bando di gara “ribadisce che le prestazioni di consulenza geologica in corso d’opera saranno affidate a geologi funzionari dell’Amministrazione Comunale” e che l’Amministrazione si è gia' avvalsa dell’attivita' di due geologi funzionari dipendenti in fase di progettazione, oltre al fatto che la stessa si è dichiarata disponibile a costituire gruppi di professionisti misti – esterni ed interni – con l’ausilio di geologi dell’amministrazione medesima.

Non si evidenziano punti di dissonanza rispetto al principio di libera concorrenza, ne' barriere all’ingresso lesive della figura professionale di geologo.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune A– Affidamento dell’incarico di direzione, misura e contabilita' dei lavori, assistenza al collaudo e liquidazione e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva degli “Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti e dalle scarpate di B sovrastanti il tratto centrale di C – Importo a base d’asta € 88.465,00 – S.A.: Comune A.

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

L’avviso di selezione congiunto per gli incarichi di direttore lavori e direttori operativi, qualora preveda la possibilità di partecipazione sia in forma associata o di raggruppamento temporaneo sia in forma singola, non appare conforme al disposto di cui agli articoli 123 e 125 del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. , i quali, ancor prima di menzionare e qualificare le attribuzioni dei direttori operativi, li qualificano quali “assistenti” o collaboratori del direttore dei lavori.

Dalla lettura sistematica delle norme citate si ricava che è il direttore dei lavori a designare i direttori operativi tra i suoi collaboratori nonché ad attribuirgli singoli compiti. Tale soluzione è conciliabile, pertanto, solo con la forma di partecipazione in associazione o riunione temporanea, giammai in forma singola, nel caso in cui al direttore dei lavori siano imposti i direttori operativi dalla stazione appaltante.

La soluzione è stata già in precedenza illustrata dall’Autorità in generale, per gli affidamenti collettivi a più professionisti mediante unico incarico, che appaiono consentiti “nella sola ipotesi in cui gli stessi abbiano dato vita ad una società, ovvero ad un raggruppamento, o comunque abbiano realizzato una forma di associazione” (determinazione n. 13 del 8 marzo 2000). Ciò in base, innanzitutto, ad un criterio logico, non potendosi ritenere espletato da “singoli” professionisti un incarico conferito congiuntamente ad una pluralità di essi, secondariamente, in base alla riconosciuta caratterizzazione personale ed individuale della prestazione dei liberi professionisti ed infine, alla possibilità di costituzione di un raggruppamento ex post (argomentabile dal rinvio di cui all’articolo, 17, comma 1, lett. g), alla disciplina di cui all’articolo 13 della legge stessa).