Art. 136 Finanziamenti a rivalsa limitata

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Nel caso di affidamento a contraente generale, ove sia stato accordato alla società di progetto esecutrice un finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata, si applicano le norme del presente articolo; la garanzia di subentro é, in tal caso, attivabile solo nel caso di cui al comma 5, nonché in caso di fallimento del contraente.

2. La sussistenza di un finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata é attestata da dichiarazione del contraente, indicante l'ammontare finanziato, notificata al committente nelle forme degli atti processuali civili.

3. Ove sia pervenuta la notifica di cui al comma 2, nei casi di cui all'articolo 131, comma 1, lettera b), il soggetto aggiudicatore, prima di dichiarare la risoluzione del contratto, dà comunicazione al finanziatore ed al garante, assegnando agli stessi un termine non inferiore a sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione per attivarsi a porre rimedio all'eventuale situazione di inadempienza e un termine non inferiore a novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione per individuare, con le modalità previste dall'articolo 130, comma 2, e dall'articolo 133, comma 3, un soggetto idoneo ai sensi dell'articolo 134, comma 7, che intenda sostituirsi nel contratto in corso al posto del contraente, agli stessi patti, prezzi e condizioni.

4. Individuato il subentrante, il soggetto aggiudicatore, il contraente ed il subentrante stesso stipulano entro trenta giorni dalla designazione, apposito atto di novazione soggettiva del contratto di affidamento. La garanzia globale di esecuzione rimane valida e garantisce la continuazione del contratto con il sostituto.

5. Ove non sia tempestivamente sanata la inadempienza o indicato un sostituto idoneo, ovvero il contraente o il sostituto non si prestino alla stipula dell'atto di novazione, il committente dichiara risolto il contratto e attiva la garanzia globale di esecuzione.]
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CONTRAENTE: Nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore cui è affidato il lavoro per cui è prestata la garanzia globale; 
CONTRAENTE: Nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore cui è affidato il lavoro per cui è prestata la garanzia globale; 
CONTRAENTE: Nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore cui è affidato il lavoro per cui è prestata la garanzia globale; 
FINANZIATORE: Nella garanzia globale di esecuzione, il soggetto che rilascia il finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata. Ove siano accordati diversi finanziamenti senza rivalsa o a rivalsa limitata notificati al committente, si intende per finanziatore, ...
FINANZIAMENTO SENZA RIVALSA O A RIVALSA LIMITATA: Nella garanzia globale di esecuzione, il finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad una società di progetto contraente generale, per il quale finanziamento la garanzia dei soci è esclusa o limitata; 
GARANZIA GLOBALE: La garanzia da prestarsi ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del codice; 
GARANZIA GLOBALE: La garanzia da prestarsi ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del codice; 
SOSTITUTO: Nella garanzia globale di esecuzione, l'impresa designata dal garante e dal finanziatore per sostituirsi al contraente nel contratto in corso; 
SOSTITUTO: Nella garanzia globale di esecuzione, l'impresa designata dal garante e dal finanziatore per sostituirsi al contraente nel contratto in corso; 
SUBENTRANTE: Nella garanzia globale di esecuzione, l'impresa o le imprese attraverso le quali il garante esegue il lavoro al posto del contraente;