Art. 126 Polizza di assicurazione indennitaria decennale

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Per i lavori di cui all'articolo 129, comma 2, del codice, l'esecutore dei lavori é obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.

2. L'esecutore dei lavori é altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

3. La liquidazione della rata di saldo é subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2. ]
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Giurisprudenza e Prassi

GARANZIE CAUZIONALI ED ASSICURATIVE

AVCP PARERE 2010

La polizza assicurativa di cui all’art. 129 comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 costituisce garanzia specifica idonea a tenere indenne la stazione appaltante per tutti i rischi connessi all’esecuzione del contratto da qualsivoglia causa determinati, ovvero cagionati a terzi, con la sola esclusione di quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore. La disciplina sul punto è integrata dall’art. 103 D.P.R. n. 554/99 “Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita' civile verso terzi”, secondo cui l’importo della polizza per danni provocati dalle lavorazioni è fissato dalla stazione appaltante in sede di lex specialis, mentre il massimale per l’assicurazione contro la responsabilita' civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata con riguardo alle opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori ed è efficace fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

In virtu' degli artt. 129, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e 104 D.P.R. n. 554/1999 per i lavori superiori alla soglia determinata dal Ministero delle infrastrutture – ossia 12.484.056 euro (d.m. 1 dicembre 2000) – l’appaltatore deve stipulare anche una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera ovvero dei vizi derivanti da gravi difetti dell’opera, con limite di indennizzo non inferiore al 20% del valore dell’opera realizzata e non superiore a 14.000.000,00 euro. A quest’ultima si aggiunge la polizza di assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati a terzi, con massimale non inferiore a 4.000.000,00 euro. Entrambe le polizze decorrono dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Dall’esame della predetta normativa è evidente che il legislatore ha inteso tutelare la stazione appaltante e, quindi l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione di un appalto, non soltanto per l’eventuale inadempimento dell’appaltatore, ma anche per eventuali ulteriori e distinti danni che la stessa dovesse subire, direttamente o indirettamente, a causa dell’esecuzione del contratto. Si giustifica in tal modo l’espressa previsione di una copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi.

Conseguentemente la fideiussione qui esaminata è irragionevole e non si giustifica ne' sotto il profilo soggettivo – è posta a favore di un soggetto terzo rispetto al contratto d’appalto e il D.Lgs. n. 163/2006 non prevede analoga polizza a favore della stazione appaltante – ne' sotto il profilo oggettivo – è posta a tutela di un interesse privato e l’evento garantito è gia' coperto dalla polizza ex art. 129, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006. Peraltro non si comprendono le ragioni giuridiche di una tutela cosi' favorevole per un terzo, i cui interessi sono gia' stati presi in considerazione dalla stazione appaltante nella fase anteriore alla procedura concorsuale in esame: dalla convenzione stipulata tra la S.A e un soggetto terzo, risulta, infatti, che il progetto definitivo è stato concordato tra le stesse, che quello esecutivo, per la parte direttamente interessante le opere del soggetto terzo dovra' essere approvato da quest’ultima (art. 4), che tale soggetto ha la facolta' durante il corso dei lavori di eseguire ispezioni e controlli per verificare il rispetto delle proprie opere (art. 7).

In considerazione della particolare funzionalita' delle opere di un soggetto terzo e dell’interferenza tra queste ultime e i lavori da appaltare, la S.A. avrebbe potuto richiedere, tutto al piu', motivando idoneamente sul punto, la presentazione di una polizza assicurativa per la copertura del danno residuo eventualmente subito dalla societa' e non coperto dalla polizza per la responsabilita' civile di cui all’art. 129, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, stante il massimale della stessa indicato all’art. 103, comma 2, D.P.R. n. 554/99.

Parimenti appare irragionevole ed eccessivamente oneroso il rilascio “a ulteriore garanzia della regolare esecuzione dei lavori” di idonea polizza assicurativa, con durata non inferiore a 10 anni, con massimale di 13.000.000,00 euro, da rilasciare a favore del soggetto terzo per i motivi di seguito indicati.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa A. S.p.A. – Progettazione esecutiva ed esecuzione dell’opera: S.S. 51 “Alemagna” – Variante di Vittorio veneto (Tangenziale est) – Collegamento X. – Ospedale- primo Stralcio “X. – Y.” – Importo a base d’asta: € 52.210.231,67 – S.A.: B. S.p.A.