Art. 117 Sedute di gara

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Nel bando di gara, o nell'avviso di gara o nella lettera di invito sono stabiliti il giorno e l'ora della prima seduta pubblica di gara. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. ]
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Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO COMUNICAZIONE DEL GIORNO ORA E LUOGO DELLA SEDUTA PUBBLICA

ITALIA SENTENZA 2015

La regola generale della pubblicita' della gara, segnatamente con riguardo al momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte, implica e presuppone necessariamente l’obbligo della stazione appaltante di portare preventivamente a concorrenza dei concorrenti il giorno, l’ora e il luogo della seduta della commissione di gara, in modo da garantire loro l’effettiva possibilita' di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti, atteso che tale adempimento risulta implicitamente necessario ai fini dell’integrazione del carattere di pubblicita' della seduta (cfr. Cons. di Stato, sez.V, n.3471/2004). Non a caso l’art. 117 del DPR n.207/2010 (Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) impone che nello stesso bando di gara (o avviso o lettera di invito) siano stabiliti il giorno e l’ora della prima seduta pubblica di gara, con il corollario che eventuali rinvii o differimenti debbano essere puntualmente comunicati ai concorrenti in forme adeguate, onde garantire l’effettiva possibilita' di presenziare e non gia' l’astratta conoscibilita' della possibilita' di partecipazione, peraltro sottoposta ad ulteriori oneri a carico dei partecipanti (attivazione di informativa presso il responsabile, come pretesa dalla controinteressata e dall’Amministrazione nel caso di specie). Come ha sul punto convincentemente sostenuto anche l’AVCP, la rilevante finalita' delle disposizioni m materia di pubblicita' delle operazioni di gara richiederebbe di restare compromessa qualora si consentisse alle Amministrazioni di aggirare, eludere e/o comunque svuotare di significato ed applicazione l’obbligo, necessario per il perfezionamento della pubblicita', e su di esse incombente, di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti data, ora e luogo di svolgimento delle sedute pubbliche (cfr. parere n.131 del 7.7.2011). Peraltro a differenza della pubblicazione delle notizie sul sito internet dell’Amministrazione, generalmente ritenute idonee ad assolvere gli oneri procedimentali di pubblicita', la mera indicazione del responsabile del procedimento (di cui all’art. 21 della lettera d’invito nella gara de qua) “per ogni ulteriore informazione” è per la sua genericita' infungibile con gli stringenti sopra descritti obblighi partecipativi incombenti sulla Stazione appaltante, in quanto in definitiva rimessi alla sola iniziativa dei concorrenti.

Sul punto, il Collegio condivide quanto affermato, tra gli altri, dal TAR Campania - Napoli (cfr. sentenza n. 448/2008), secondo cui all’omissione di indicazioni obbligatorie di data e ora della prima seduta di gara deve ovviarsi mediante strumenti di comunicazione diretta nei confronti delle ditte concorrenti, tali da garantire, con ragionevole certezza, che le stesse siano rese edotte di tali fondamentali (ai fini della procedura) informazioni; soccorre in proposito il disposto dell’art. 77, co.1, del d.lgs. 163/2006 che individua, quali modalita' di comunicazione idonee, tali appunto da configurare la “diretta comunicazione”, il sistema postale, il fax, la posta elettronica, il telefono, intesi tutti come mezzi direttamente e specificamente - e non solo potenzialmente - rivolti ai loro destinatari; da qui il principio generale, valevole in tutte le procedure di gara, volto a garantire la conoscenza effettiva, da parte di concorrenti, delle notizie concernenti lo svolgimento del medesimo, principio peraltro espressamente contenuto nel citato art. 77 secondo cui “il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione”.

Da cui l’assoluta inidoneita' di una “comunicazione” rimessa alla richiesta “facoltativa”, e del tutto eventuale, da parte del concorrente.