Allegato H - Schema di garanzia globale di esecuzione

ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[PREMESSA

La presente garanzia globale di esecuzione è formulata in ottemperanza di quanto previsto dalle disposizioni della parte II, titolo VI, capo II, del regolamento, istitutive del sistema di garanzia globale di cui all’articolo 129, comma 3, del codice.

CAPO I – GARANZIA DI CUI ALL’ARTICOLO 131, COMMA 1, LETTERA A)

1. Il garante assume l’obbligo di corrispondere alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore qualsiasi somma entro il limite massimo di euro ______, entro trenta giorni dalla ricezione per lettera o fax della semplice richiesta scritta di quest’ultimo, attestante la sussistenza di un credito della stazione appaltante o soggetto aggiudicatore nei confronti del contraente, derivante da:

a) inesatto adempimento delle obbligazioni di contratto, ivi compreso quanto dovuto dal contraente in caso di risoluzione del contratto stesso;

b) intervenuto pagamento al contraente di somme di entità superiore a quanto ad esso dovuto a norma di contratto, sulla scorta della contabilità aggiornata;

c) pagamenti, eseguiti o da eseguire dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore al posto del contraente, in adempimento di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere;

d) quant’altro dovuto dal contraente alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore a norma di legge, regolamento e contratto.

2. Ove sia stata attivata la garanzia di subentro nell’esecuzione di cui al successivo capo II, il limite della garanzia cauzionale è pari al dieci per cento dell’importo contrattuale dei lavori.

3. Il garante non gode del beneficio della preventiva escussione del contraente. La richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, di cui al punto 1, non deve essere né documentata né motivata salvo la sola indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ritiene di essere creditore, per oneri subiti e da subire.

CAPO II – GARANZIA DI SUBENTRO DI CUI ALL’ARTICOLO 131, COMMA 1, LETTERA B)

1. La stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ha facoltà di attivare la garanzia di subentro nei casi previsti dall’articolo 131, comma 1, lettera b), del regolamento.

2. La garanzia di subentro è attivata a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, comunicata al garante per lettera raccomandata o fax, contenente la dichiarazione del verificarsi di uno degli eventi di cui al punto 1 e della volontà di avvalersi della garanzia di subentro.

3. La dichiarazione della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore non deve essere né documentata né motivata. Il garante non può far valere nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore le eccezioni che spettano al contraente nei cui confronti sia stata pronunciata la risoluzione del contratto. Tuttavia, l’accertamento giurisdizionale, con sentenza o lodo passato in giudicato, della inesistenza dell’evento dichiarato dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore ai fini di cui al punto 2, o la rinuncia della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore alla attivazione della garanzia, determinano la disattivazione della garanzia stessa.

4. Il garante ha diritto a rivalersi sul contraente per tutte le spese sostenute a seguito della attivazione della garanzia di subentro; il contraente ha diritto a rivalersi sulla stazione appaltante o sul soggetto aggiudicatore per tali spese in caso di disattivazione della garanzia per fatto imputabile agli stessi.

5. In relazione all’evento di cui all’articolo 136 del codice la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ha l’onere di avvertire il garante della situazione di grave inadempimento o grave ritardo dell’esecutore almeno trenta giorni prima della risoluzione del contratto. In mancanza, la dichiarazione di cui al punto 2 acquista efficacia dopo trenta giorni dalla ricezione della stessa da parte del garante, il quale, entro detto termine, può attivarsi per porre rimedio alla situazione di inadempienza che conduce alla risoluzione del contratto, ai fini della eventuale revoca della disponenda risoluzione. La presente clausola non si applica nei casi di cui all’articolo 136 del regolamento.

6. Il garante deve provvedere al completamento dell’opera per cui è prestata la garanzia agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto garantito ed a mezzo di uno o più operatori economici dotati delle idonee qualificazioni. Ai fini di cui sopra:

a) il rapporto tra stazione appaltante o soggetto aggiudicatore e garante è regolato – per quanto applicabili – dalle norme di legge, di regolamento e di contratto, regolanti il contratto garantito. Il garante conferisce ad una delle subentranti i poteri di rappresentanza necessari alla conduzione dei lavori a norma del contratto e può delegare alla stessa la rappresentanza contrattuale;

b) al garante spetta il pagamento del prezzo dell’intera opera, al netto di quanto dovuto al contraente per le opere realizzate prima della risoluzione del contratto. Il valore delle opere è accertato, in via provvisoria, a mezzo del conto finale delle opere, redatto a seguito della risoluzione dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore e sottoposto al garante che lo sottoscrive apponendo eventuali riserve;

c) il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla consegna dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore al garante o al sostituto, che può avere luogo, salvo diverso accordo delle parti a decorrere dal sessantesimo giorno dalla attivazione della garanzia e comunque previa liberazione del luogo dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, attestata da apposito verbale. Il termine di esecuzione dei lavori è determinato in conformità del cronoprogramma contrattuale, ragguagliando il nuovo tempo di esecuzione all’importo dei lavori ancora da eseguire. In caso di dissenso, il termine è stabilito, ad ogni effetto contrattuale, con atto unilaterale della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore all’atto della consegna dei lavori, salvo il diritto del garante di apporre riserva e far valere nelle forme contrattuali il proprio diritto ad un termine maggiore. La stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ha diritto al riconoscimento del danno eventualmente subito per la maggior durata dei lavori causata dal subentro, e può avvalersi a tal fine della garanzia di cui all’articolo 131, comma 1, lettera a).

7. La garanzia è valida e vincola il garante anche in caso di modificazioni del progetto e delle condizioni contrattuali, purché esse non determinino un aumento del corrispettivo contrattuale superiore ad un quinto dell’importo originario. Salvo espresso assenso, il garante non è tenuto a far eseguire la parte di lavori ordinati dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore ovvero concordati tra gli stessi e il contraente, il cui ammontare ecceda il limite predetto.

8. La garanzia globale è valida per la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ed impegnativa per il garante per tutta la durata prevista dall’articolo 131, comma 2, del regolamento, indipendentemente da eventuali inadempimenti del contraente all’obbligo di pagarne il prezzo al garante.

Firma contraente

Firma garante

Firma stazione appaltante o soggetto aggiudicatore]
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CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
COMPLETAMENTO: L'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata; 
CONTRAENTE: Nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore cui è affidato il lavoro per cui è prestata la garanzia globale; 
CONTRAENTE: Nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore cui è affidato il lavoro per cui è prestata la garanzia globale; 
CONTRAENTE: Nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore cui è affidato il lavoro per cui è prestata la garanzia globale; 
CONTRAENTE: Nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore cui è affidato il lavoro per cui è prestata la garanzia globale; 
CONTRAENTE: Nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore cui è affidato il lavoro per cui è prestata la garanzia globale; 
CONTRAENTE: Nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore cui è affidato il lavoro per cui è prestata la garanzia globale; 
CONTRAENTE: Nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore cui è affidato il lavoro per cui è prestata la garanzia globale; 
CONTRAENTE: Nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore cui è affidato il lavoro per cui è prestata la garanzia globale; 
GARANTE: Il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto; 
GARANTE: Il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto; 
GARANTE: Il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto; 
GARANTE: Il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto; 
GARANTE: Il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto; 
GARANTE: Il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto; 
GARANTE: Il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto; 
GARANTE: Il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto; 
GARANTE: Il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto; 
GARANTE: Il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto; 
GARANTE: Il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto; 
GARANTE: Il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto; 
GARANTE: Il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto; 
GARANTE: Il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto; 
GARANTE: Il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto; 
GARANTE: Il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto; 
GARANZIA GLOBALE: La garanzia da prestarsi ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del codice; 
GARANZIA GLOBALE: La garanzia da prestarsi ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del codice; 
GARANZIA GLOBALE: La garanzia da prestarsi ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del codice;