Art. 4 Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione

1. Il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 1, comma 55, della legge per la comunicazione alla Prefettura competente di qualsiasi modifica dell'assetto proprietario o degli organi sociali, decorre dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determina tali modifiche.

2. L'impresa, organizzata in forma di società di capitali quotate in mercati regolamentati, comunica alla Prefettura competente, oltre alle modifiche di cui al comma 1, anche le partecipazioni rilevanti indicate all'art. 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Sulla base delle comunicazioni effettuate dall'impresa, la Prefettura verifica la permanenza delle condizioni prescritte dall'art. 2, comma 1, e, in mancanza, dispone la cancellazione dall'elenco, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.

4. La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 55, della legge comporta la cancellazione dall'elenco, secondo le modalità stabilite dall'art. 5.
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