Preambolo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Visto l'art. 17, comma 3, della citata legge n. 55 del 1990, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, vengano definite le disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie e sui relativi mutamenti dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari;

Visto il predetto art. 17, comma 3, il quale stabilisce che sono vietate comunque le intestazioni fiduciarie che debbono cessare entro un termine predeterminato e che, in caso di adempimento, è prevista la sospensione dall'albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, la cancellazione dall'albo stesso;

Visto l'art. 10-sexies, comma 15, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 7, commi 4 e 11, della legge n. 55 del 1990;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 1991;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici;

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