2. Definizioni

1. Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

a) «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

b) «Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture»: gli appalti di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, ll), ss) e tt), del Codice;

c) «Settori ordinari e settori speciali»: i settori di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente gg) e hh);

d) «Concessioni di lavori pubblici e servizi»: le concessioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, uu) e vv) del Codice;

e) «Offerente»: l'operatore economico che presenta offerta;

f) «Aggiudicatario»: l'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione;

g) «Affidatario»: l'operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione;

h) «Banca»: impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;

i) «Impresa di assicurazione»; impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;

l) «Intermediario finanziario»: società iscritta nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

m) «Commissione»: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria;

n) «Contraente»: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;

o) «Decreto»: il presente provvedimento;

p) «Fideiussione»: la garanzia fideiussoria con la quale il Garante si obbliga personalmente verso il Committente garantendo l'adempimento di un'obbligazione del Contraente;

q) «Garante»: la Banca o l'Intermediario finanziario o l'Impresa di assicurazione di cui alle lettere h), i) ed l), che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui estremi sono riportati nella garanzia e nella Scheda Tecnica;

r) «Lavori»: le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere nn) e oo), del Codice;

s) «Opere»: le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp), del Codice;

t) «Premio»: somma dovuta dal Contraente al Garante (Impresa di assicurazione) quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria;

u) «Scheda Tecnica»: la scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia fideiussoria, che riporta gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest'ultima da parte del Garante firmatario nei confronti della Stazione appaltante;

v) «Schema Tipo»: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie fideiussorie;

z) «Somma garantita o importo complessivo garantito»: l'importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria;

aa) «Quota di responsabilità»: nelle garanzie di cui agli schemi tipo 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 ed 1.6.1, la percentuale di suddivisione interna della responsabilità tra i Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante;

bb) «Stazione appaltante»: i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del Codice.
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BANCA: Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
CONTRAENTE: Il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria; 
CONTRAENTE: Il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria; 
DECRETO: Il presente provvedimento;
DECRETO: Il presente provvedimento;
DECRETO: Il presente provvedimento;
DECRETO: Il presente provvedimento;
GARANTE: La Banca o l'Intermediario finanziario o l'Impresa di assicurazione di cui alle lettere h), i) ed l), che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla le...
GARANTE: La Banca o l'Intermediario finanziario o l'Impresa di assicurazione di cui alle lettere h), i) ed l), che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla le...
GARANTE: La Banca o l'Intermediario finanziario o l'Impresa di assicurazione di cui alle lettere h), i) ed l), che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla le...
GARANTE: La Banca o l'Intermediario finanziario o l'Impresa di assicurazione di cui alle lettere h), i) ed l), che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla le...
GARANTE: La Banca o l'Intermediario finanziario o l'Impresa di assicurazione di cui alle lettere h), i) ed l), che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla le...
LAVORI: le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere nn) e oo), del Codice; 
OPERE: Le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp), del Codice; 
SCHEMA TIPO: Lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie fideiussorie; 
STAZIONE APPALTANTE: I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del Codice.