Art. 6 Modalità della verifica

1. La verifica di cui all'art. 2 è attivata dai soggetti di cui all'art. 1, in possesso di specifiche credenziali, tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

2. La verifica può essere effettuata, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonché dai soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché dagli altri soggetti abilitati da norme speciali.

3. Qualora, in riferimento al soggetto per il quale si chiede la verifica, sia già stato emesso il Documento di cui all'art. 7 in corso di validità, la procedura rinvia allo stesso Documento.
Condividi questo contenuto: