Nota della Redazione all'art.2 co.1: Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001

DECRETO MINISTERIALE 21 NOVEMBRE 2001

"Individuazione degli Stati non appartenenti all'Unione europea soggetti ad un regime di tassazione non privilegiato di cui all'art. 96-bis, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. «white list»)"

(GU n. 273 del 23-11-2001)



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 96-bis, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), della legge 21 novembre 2000, n. 342;

Atteso che, secondo quanto stabilito dal citato comma 2-ter dell'art. 96-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, le disposizioni del comma 1 dell'art. 96-bis possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni;

Considerato che l'art. 127-bis, comma 4, del citato testo unico delle imposte sui redditi, stabilisce che devono essere considerati privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti;

Considerato che un adeguato scambio di informazioni può essere assicurato da talune convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e gli altri Paesi esteri;

Considerato, infine, che la lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale non privilegiato ai fini dell'art. 96-bis, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, è comunque suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri, ovvero sulla base dell'entrata in vigore di Convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulate dall'Italia, che consentano un effettivo ed adeguato scambio di informazioni;

Decreta:



1. 1. Le disposizioni di cui all'art. 96-bis, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano ai seguenti Stati e territori esteri, non appartenenti all'Unione europea, aventi un regime fiscale non privilegiato:

1) Albania;

2) Algeria;

3) Argentina;

4) Australia;

5) Bangladesh;

6) Bielorussia;

7) Brasile;

8) Bulgaria;

9) Canada;

10) Cina;

11) Costa d'Avorio;

12) Croazia;

13) Egitto;

14) Estonia;

15) Giappone;

16) India;

17) Indonesia;

18) Israele;

19) Iugoslavia;

20) Kazakistan;

21) Lituania;

22) Macedonia;

23) Marocco;

24) Messico;

25) Norvegia;

26) Nuova Zelanda;

27) Pakistan;

28) Polonia;

29) Repubblica Ceca;

30) Slovacchia;

31) Romania;

32) Russia;

33) Slovenia;

34) Sri Lanka;

35) Stati Uniti;

36) Sudafrica;

37) Tanzania;

38) Thailandia;

39) Trinidad e Tobago;

40) Tunisia;

41) Turchia;

42) Ucraina;

43) Ungheria;

44) Venezuela;

45) Vietnam;

46) Zambia.



2. 1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti ed alle attività per ciascuno di essi indicati:

1) Emirati Arabi Uniti, limitatamente alle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;

2) Kuwait, limitatamente alle società con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali società non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali L. n. 12 del 1998 e L. n. 8 del 2001.
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