Art. 4 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli operatori economici presentano apposita domanda indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato: «Ministero», Dipartimento del Tesoro, Direzione V, via XX Settembre n. 97, 00187 Roma.

2. All'istanza sono allegati i documenti concernenti i dati elencati al precedente articolo 3.

3. Il procedimento si conclude nel termine prescritto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

4. Il Ministero, verificata la completezza della documentazione prodotta, rilascia l'autorizzazione.

5. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.
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