Art. 14. Danni

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento.

Articolo abrogato dall’art. 358, comma 1, lettera e) del D.Lgs 207/2010 a partire dalla data della di entrata in vigore 08-06-2011
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 06/07/2008 - DANNI A TERZI ED ALLE OPERE

si chiede cortesemnete di conoscere se le operazioni di monitoraggio delle condizioni degli edifici circostanti, delle falde, sulle opere in costruzione, ecc. finalizzati a verificare gli impatti del cantiere sull'ambiente circostante e sulle opere sia da considerarsi a carico dell'appaltatore ai sensi dell'art. 14 del d.m. 145/2000 o meno. si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione