Art. 29 (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa)

1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma 52 é sostituito dai seguenti: "52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, é obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco é istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco é disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. 52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa é stata disposta.".

2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attività indicate all'articolo 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui é stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n.159 del 2011. In prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione é obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo.
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Giurisprudenza e Prassi

RITARDI NELL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI (WHITE LIST)

MIN INTERNO CIRCOLARE 2017

Cessazione del regime transitorio per l'affidamento dei contratti relativi alle attività sensibili, previsto dall'art. 29 comma 2 del decreto legge n. 90/2014

ISCRIZIONE WHITE LIST - CONDIZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO CHE ABBIA AD OGGETTO ESCLUSIVO TALI ATTIVITA'

TAR CAMPANIA SENTENZA 2016

In base all’art. 1, comma 52, della L. n. 190/2012, come modificato dall’art. 29 del D.L. n. 90/2014 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014), ai fini della stipula di contratti per le attività economiche ritenute maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiose previste dal comma 53, le amministrazioni appaltanti sono obbligate a consultare le c.d. “white list” istituite presso ciascuna Prefettura. Tale iscrizione ha l’effetto di soddisfare i requisiti per la comunicazione e l'informazione antimafia per l'esercizio di tali attività (cfr. art. 1, comma 52, della L. n. 190/2012).

L’art. 29, comma 2, del D.L. n. 90/2014 introduce peraltro un regime transitorio alla disciplina delle verifiche tramite elenco disponendo che, in prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (termine poi prorogato dall’art. 11 bis del D.L. n. 78/2015, convertito dalla L. 125/2015, fino all'attivazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia), per le predette attività indicate all'articolo 1, comma 53, della L. n. 190/2012, le amministrazioni possono procedere all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nel citato elenco.

Dalla speciale previsione secondo cui la sola presentazione della domanda di iscrizione può essere ritenuta idonea condizione per l’affidamento del contratto (salvo il recesso della stazione appaltante in caso di sopravvenuto diniego, ex art. 94, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011) può quindi ricavarsi, in via interpretativa, la sussistenza di una regola generale che attribuisce all’iscrizione delle imprese nei medesimi elenchi la natura di condizione necessaria per ottenere l’affidamento di contratti che abbiano ad oggetto esclusivo i settori di cui al comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 (cfr. atto di segnalazione ANAC n. 1 del 21 gennaio 2015), ciò che rende l’iscrizione, di fatto, obbligatoria per l’accesso alle relative procedure di evidenza pubblica.

Peraltro, dal divieto di aggravamento del procedimento amministrativo di cui all’art. 1, comma 2, della L. n. 241/1990, può trarsi anche il convincimento che tale obbligo di iscrizione non sussista per gli operatori che intendano partecipare alle procedure di evidenza pubblica indette per la stipulazione di contratti in settori diversi da quelli di cui all’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012 o che, non abbiano ad oggetto esclusivo tali attività.