ART. 9 (Attuazione degli interventi del PNRR)

1. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.

2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati. articolo introdotto dal DL 152/2021 convertito con L 233/2021 in vigore dal 1/1/2022

3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativocontabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.
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Giurisprudenza e Prassi

PNRR - CHIARIMENTI ALLE PA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA

MIN ECONOMIA CIRCOLARE 2022

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR.

L’articolo 9, comma 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni Centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati.

In tale ambito, è prevista l’attivazione di una serie di azioni di rafforzamento amministrativo in termini di assistenza tecnica e supporto operativo all’attuazione dei progetti PNRR, di cui potranno beneficiare sia le amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, sia le amministrazioni territoriali responsabili dell’attuazione dei singoli progetti.