ART. 47 ( Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC )

1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.

2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare , in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;

c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;

d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.

7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili , con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.
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Giurisprudenza e Prassi

QUOTE ROSA E GIOVANILI - PROGETTISTA INDICATO: NON DEVE ASSUMERE IMPEGNI ASSUNZIONALI PER FAVOR PARTECIPATIONIS (10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Se il progettista indicato non è offerente (punto 14 della Plenaria n. 13 del 2020 e punto n. 12.1. della sentenza CGA n. 276 del 2021) allora non può essere considerato quale soggetto idoneo a produrre utilmente alcuna offerta. Se ancora le quote rosa e giovanili costituiscono “requisito necessario dell’offerta” (cfr. art. 47, comma 4terzo periodo, del DL n. 77 del 2021), va da sé che il medesimo “progettista indicato” giammai potrebbe assumere un simile impegno proprio in quanto non può formulare nessuna offerta in sede di gara (non essendo per l’appunto tecnicamente e giuridicamente qualificabile alla stregua di “offerente”);

Per di più, accedendo alla tesi della difesa di parte appellante (secondo cui anche i progettisti indicati debbono assumere il suddetto impegno assunzionale) si finirebbe per assegnare, alla luce della citata disposizione di gara secondo cui l’impegno medesimo “deve essere soddisfatto complessivamente dal raggruppamento o consorzio in caso di partecipazione in forma associata”, oneri meno gravosi a carico di “progettisti associati”, i quali corrono il rischio di impresa, e oneri più gravosi a carico di “progettisti indicati”, che tale rischio di impresa invece non corrono. Il che darebbe luogo ad una applicazione irrazionale e sproporzionata dei principi in materia di partecipazione alle gare e di favor per il genere femminile e per le nuove generazioni in generale;

Alla luce di quanto sopra considerato, l’art. 47 del DL n. 77 del 2021 deve pertanto essere suscettivo di stretta interpretazione (solo “operatori economici” e non anche “prestatori d’opera”) e ciò sia in un’ottica acceleratoria delle procedure PNRR nonché in ossequio al principio del favor partecipationis di cui all’art. 10 del nuovo codice dei contratti (decreto legislativo n. 36 del 2023);

OMESSA DICHIARAZIONE OBBLIGHI ASSUNZIONALI - AMMESSO SOCCORSO ISTRUTTORIO (83.9)

TAR SARDEGNA SENTENZA 2023

Deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti. Restano, per contro, ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa.

In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara)” (Cons. Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).

A prescindere dunque dai richiami giurisprudenziali in merito al principio di autoresponsabilità svolti dalla parte ricorrente, ciò che il Collegio deve verificare, alla luce dell’ampia soccorribilità di carenze documentali portata dalla normativa speciale in materia di contratti pubblici, è unicamente se quanto oggetto del soccorso istruttorio sia elemento integrante il contenuto dell’offerta tecnica ed economica, uniche ipotesi di soccorso vietato, e ciò a prescindere dalla circostanza che si tratti di irregolarità di documentazione depositata o di vera e propria omissione della produzione documentale.

D’altronde, anche a confutazione della tesi della ricorrente, l’art. 83, comma 9 cit. è chiaro nel prevedere non solo la possibilità che le dichiarazioni siano “integrate o regolarizzate”, ma anche che siano “rese”.

Se così è, nel caso che occupa, ad avviso del Collegio deve preferirsi l’opzione interpretative per cui, nel caso di specie, le dichiarazioni omesse da parte dei progettisti, riuniti in RTP (Coproject S.T.P. s.r.l., Ing. Danilo Attilio, e l’arch. Alessandro Muro), quale mandante, potessero poi essere rese in sede di soccorso istruttorio.

Le dichiarazioni omesse infatti attengono all’osservanza di obblighi di legge, in generale, da parte dell’aggiudicatario e, con particolare riferimento all’impegno “di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni)”; si coglie pienamente dunque come tale profilo assume rilevanza solo in caso di aggiudicazione e per l’eventualità di nuove assunzioni in sede di esecuzione del contratto, di tal che, per cui tale dichiarazione dovrebbe poter essere assunta con soccorso istruttorio.

Sotto questo profilo è senz’altro vero che l’art. 47, comma 4 cit. fa riferimento all’assunzione dell’obbligo in esame quale “requisito necessario dell'offerta”, ma due ordini di ragioni depongono nel senso dell’applicabilità, quantomeno nel caso di specie, del soccorso istruttorio.

In primo luogo, appare al Collegio che il riferimento all’offerta contenuto nella norma in esame non assuma carattere propriamente tecnico in rapporto a quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice in relazione a ciò non può essere oggetto di soccorso istruttorio, apparendo tale riferimento invero riferibile più che all’offerta, alla domanda di ammissione, come momento di partecipazione alla gara.

Ciò può essere avvalorato dalla circostanza normativa per cui la norma in esame, prima di riferirsi alla dichiarazione di “assunzione dell’obbligo di assicurare in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile”, fa riferimento “all'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,”; da tale indicazione può derivare come il richiamo all’offerta possa ben intendersi nel senso del momento della presentazione della domanda.

APPALTI PNRR - OBBLIGO ASSUNZIONALE - VA DICHIARATO IN SEDE DI OFFERTA

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2023

L’art. 47, comma 4, del D. L. n. 77/2021chiarisce, in primo luogo, che l’assunzione dell’obbligo assunzionale costituisce un “requisito necessario dell’offerta”, dizione testuale di per sé implicitamente postulante che la dichiarazione di impegno de qua debba poter essere riscontrabile già in sede di proposizione dell’offerta del soggetto partecipante e che, al contempo, impedisce di accogliere l’opposta lettura tesa a qualificare l’assunzione dell’obbligo di cui si discute come un requisito di esecuzione del contratto di appalto ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. n. 50/2016.

La medesima formulazione letterale dell’art. 47, comma 4, ultimo periodo, impone altresì di escludere, secondo quanto invece sostenuto dall’odierna controinteressata, il carattere meramente eventuale dell’assunzione dell’obbligo in esame, sostanziandosi lo stesso in un impegno dichiarativo attuale e incondizionato, irrilevante essendo il fatto che tale obbligo sia poi materialmente destinato ad operare, sul piano concreto, solo nelle ipotesi in cui l’operatore dichiarato aggiudicatario avesse necessità di assumere nuovo personale per l’esecuzione dell’appalto aggiudicato.

CLAUSOLA SUGLI OBBLIGHI DI PARITA' DI GENERE E OCCUPAZIONE GIOVANILE - OBBLIGATORIA SOLO PER OFFERENTE

TAR VENETO SENTENZA 2023

L’interpretazione letterale delle disposizioni sopra riportate – art.47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 -, depone nel senso che l’obbligo di assicurare l’occupazione di quote giovanili e femminili nell’esecuzione dell’appalto, e così il connesso obbligo dichiarativo, siano posti in capo al solo operatore economico che presenta l’offerta.

Pertanto, nel caso in cui l’impresa partecipi alla gara singolarmente, essa soltanto è destinataria delle prescrizioni assunzionali – nella sua qualità di unico offerente e, quindi, di unico aggiudicatario –, non il professionista dalla stessa indicato per il compimento delle fasi progettuali dell’appalto integrato.

Il professionista indicato dall’impresa, infatti, non è assimilabile né alla figura del concorrente che effettua l’offerta, né a quella, di più ampio spettro, di operatore economico (nell’accezione tecnica che assume l’espressione nel codice dei contratti pubblici), ricoprendo invece la diversa “posizione di un prestatore d'opera professionale che non entra a far parte della struttura societaria che si avvale della sua opera, e men che meno rientra nella struttura societaria quando questa formula l'offerta (Cons. Stato, Ad. Plen., 9 luglio 2020, n. 13). Secondo questo orientamento, il professionista indicato dall’impresa e l’operatore economico “[r]imangono due soggetti separati e distinti, che svolgono funzioni differenti con conseguente diversa distribuzione delle responsabilità. Tale situazione non muta neppure nel caso di appalto c. d. integrato, caratterizzato dal fatto che l'oggetto negoziale è unico, nel senso che non vi è una doppia gara, una per la progettazione e un'altra per l'esecuzione dei lavori, poiché il contratto viene sottoscritto unicamente da chi si è aggiudicato la gara; e in ogni caso la legge non configura un meccanismo diverso da quello previsto in generale” (cfr., altresì, Cons. giust. amm. Sicilia, 31 marzo 2021, n. 276). Non assume invece rilievo, nell’ambito della presente controversia, la circostanza che l’oggetto della gara sia un appalto integrato: nonostante il ruolo senza dubbio centrale svolto dai professionisti indicati per i servizi di architettura e di ingegneria, resta il fatto che l’impresa concorrente sia l’unico aggiudicatario della gara, divenendo il solo contraente della stazione appaltante per tutte le prestazioni pattuite. Inoltre, non è condivisibile la deduzione, proposta dai ricorrenti, secondo cui nell’appalto integrato i professionisti svolgono un ruolo fondamentale nell’operazione messa a bando, sicché tutti i requisiti richiesti dalla lex specialis debbano essere posseduti da tutti i soggetti che, in via diretta o indiretta, vengono in contatto con l’Amministrazione. A tal riguardo, è indubbio che i progettisti esterni debbano possedere i requisiti generali ex art. 80, del D.lgs. n. 50 del 2016, così come quelli richiesti per eseguire la prestazione professionale per cui sono indicati. Ciò, tuttavia, non comporta che gli obblighi dichiarativi richiesti dalla legge di gara al solo operatore economico aggiudicatario debbano estendersi anche ai professionisti che tale qualità non rivestono, con conseguente estromissione dalla gara del concorrente che li ha indicati. Una siffatta conclusione si porrebbe in palese contrasto con il principio di tassatività, da intendersi anche nel senso di tipicità e inequivocità, delle clausole di esclusione.

Del resto, lo stesso art. 47, comma 4, del D.L. n. 77 del 2021, nel qualificare la suddetta promessa occupazionale come “requisito necessario dell’offerta”, intende circoscrivere il proprio ambito di applicazione, in via esclusiva, al solo operatore economico offerente, non ricomprendendo il professionista da quest’ultimo indicato per le fasi di progettazione, a cui non è riconducibile né l’offerta stessa né l’aggiudicazione dell’appalto.




ADEMPIMENTO NORMATIVA DISABILI E CLAUSOLA SOCIALE - COMPUTO DIPENDENTI

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2023

Nel numero dei dipendenti da computare ai fini dell’applicazione della legge n. 68/1999, in materia di riserva delle quote di lavoro in favore di disabili non sono computabili varie categorie di dipendenti, precisate dell’art. 4 della stessa legge, nonché i dipendenti assunti in base a clausole sociali.

In particolare, secondo il disposto dell’art. 4, comma 1, della legge n. 68 cit. “Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell’articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall’articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 “.

Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. T.A.R. Bari, Sez. I, 13.7.2017, n. 788; Cons. di Stato, Sez. V, 19.1.2017, n. 383; Id., Sez. III, 15.5.2017, n. 2252), non possono rientrare nel computo della quota di riserva i dipendenti assunti in virtù delle c.d. clausole sociali, ovvero assunti in seguito dell’aggiudicazione di un appalto e destinati, al termine dello stesso, a transitare alle dipendenze di un nuovo aggiudicatario e, dunque, in grado di produrre un incremento occupazionale solo provvisorio (in quanto suscettibile di subire, inevitabilmente, una contrazione al termine dell’esecuzione dell’appalto stesso).

Sicché, come è evidente, il dato dei dipendenti computabili ai fini dell’assunzione obbligatoria non può essere posto a raffronto, come invece sostenuto dalla ricorrente, con il numero di tutti gli occupati presso l’azienda, indicati dall’impresa - attraverso l’apposito prospetto informativo ex art 47, comma, 2 del D. Lgs n. 77/2021 - nella differente ottica del perseguimento delle finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere; in altre parole, il fatto che presso l’impresa ………….. S.r.l. risulti impiegato un maggior numero di dipendenti, secondo quanto emerge dal rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile relativo al biennio 2020/2021 prodotto in sede di gara, non ha alcuna attinenza con il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 68/1999. …».


APPALTI PUBBLICI PNRR – OBBLIGO REDAZIONE RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE – VA RIFERITO ALLA SITUAZIONE DELL’IMPRESA AL 31.12.2021

TAR ABRUZZO AQ SENTENZA 2023

L’art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006, come novellato dalla Legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede l’obbligo - con decorrenza dal 03/12/2021 data di entrata in vigore della predetta L. n. 162/2021 - di redazione di un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile esclusivamente in capo alle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti (comma 1). Il rapporto in questione è “redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali” (art. 46 cit., comma 2).

La disposizione normativa di cui all’art.47, comma 2 del D.L. 31/05/2021, n. 77, mediante la tecnica del rinvio all’art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006, introduce quindi uno specifico onere in capo agli operatori economici - a cui si ricollega, per il caso di inottemperanza, una espressa causa di esclusione dalla procedura di gara - che vede come destinatari non la generalità dei partecipanti alla gara bensì i soli concorrenti “tenuti” alla redazione del rapporto.

Con D.M. 29 marzo 2022, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (della cui pubblicazione si è dato avviso nella G.U. 28 maggio 2022, n. 124, con Comunicato 28 maggio 2022), adottato in attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato l'articolo 3 della legge 5 novembre 2021, n. 162, sono state introdotte disposizioni per <adeguare le modalità per la redazione del rapporto biennale alla luce delle modifiche normative da ultimo introdotte dalla citata legge 5 novembre 2021, n. 162 e definire i soggetti tenuti all'obbligo di presentazione di tale documento> (in tali termini, l’ultimo CONSIDERATA del D.M. 29 marzo 2022).

In fase di prima applicazione delle nuove modalità adottate con il presente decreto, limitatamente al biennio 2020-2021 il termine di trasmissione del rapporto di cui all'articolo 1, comma 1, è stabilito al 30 settembre 2022. Per i bienni successivi, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Per le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti e che sono tenute per la prima volta alla redazione del rapporto biennale, il primo rapporto redatto nei termini di cui al comma 1 fornisce la situazione del personale maschile e femminile riferita al 31 dicembre 2021.

Orbene, sulla base della catena normativa che si sviluppa attraverso il rinvio operato dall’art.47, comma 2 del D.L. 31/05/2021, n. 77 all’art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e, mediante quest’ultimo, alla disciplina attuativa introdotta dal D.M. 29 marzo 2022, il biennio da considerare per la predisposizione del rapporto biennale sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n° 196 è quello relativo alle annualità 2020-2021 e la situazione del personale maschile e femminile deve essere riferita alla data del 31 dicembre 2021.

Applicate le surrichiamate coordinate ermeneutiche alla procedura di gara in esame, indetta con bando pubblicato il 25/7/2022 e scadenza al 29/08/2022, rileva il Collegio che ai fini della esatta individuazione degli operatori “tenuti” alla redazione del rapporto occorre prendere a riferimento il biennio 2020-2021 fotografando la situazione del personale al 31 dicembre 2021 e non alla data di formulazione dell’offerta, come invece asserito da parte ricorrente.

Pertanto l’aggiudicataria, pur avendo dichiarato all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara un numero di personale occupato pari a 57, non era tenuta alla redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale, atteso che alla data del 31.12.2021 occupava solo 49 dipendenti.

Ne deriva che l’operato della stazione appaltante e della commissione di gara appare immune dai vizi in questa sede denunciati risultando legittima l’aggiudicazione dei lavori disposta in favore della controinteressata.

IMPEGNO ASSUMERE QUOTA OCCUPAZIONALE GIOVANILE E FEMMINILE - MANCATA DICHIARAZIONE - NO SOCCORSO ISTRUTTORIO (83.9)

ANAC PARERE 2022

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108)

AGGIORNAMENTO BANDO TIPO 1-2021

ANAC DELIBERA 2022

Nuovo aggiornamento del Bando tipo n. 1 – 2021 - Schema di disciplinare di gara per procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato nuovamente il Bando Tipo per accedere alle gare pubbliche, al fine di tenerlo costantemente revisionato tenendo conto delle evoluzioni normative e giurisprudenziali. La decisione è stata presa dal Consiglio dell’Anac, nella seduta del 20 luglio 2022, con la delibera n. 332 del 20 luglio 2022.

L’Anac è nuovamente intervenuta sulle clausole relative alla novella introdotta dall’articolo 47 del decreto legge n. 77/2021 che ha previsto forme di incentivazione per la parità di genere e generazionali nei bandi di gara. Ciò al fine di risolvere alcuni dubbi interpretativi sorti sulla base delle prime applicazioni del Codice. E’ la seconda volta che il bando tipo viene rivisto nel corso del 2022: l’approvazione era avvenuta con delibera del 24 novembre 2021.

L'Autorità è intervenuta in questa occasione, anche a seguito di un confronto con Itaca e Consip, per fornire delle prime indicazioni a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia del 28/4/2022 nella Causa C-642/2020, con la quale è stata dichiarata incompatibile con l’ordinamento comunitario la normativa italiana sui raggruppamenti temporanei di imprese laddove impone che la mandataria deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.

CONTRATTI PNRR-PNC - INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI DA PARTE DELLE PA

ANAC DELIBERA 2022

Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l’adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all’articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.

Il Consiglio dell’Autorità ha elaborato le presenti indicazioni applicabili agli appalti e alle concessioni, sopra soglia e sotto soglia, afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nei settori ordinari e nei settori speciali.


ADEGUAMENTO BANDO TIPO 1/2021 AGLI OBBLIGHI DOCUMENTALI DEI CONTRATTI DEL PNRR-PNC

ANAC DELIBERAZIONE 2022

Aggiornamento del bando tipo n. 1-2021 - Schema di disciplinare di gara per procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo

LINEE GUIDA PARI OPPORTUNITA' E DISABILITA' -APPALTI PNRR E PNC.

Presidenza del Consiglio dei Ministri DPCM 2021

Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 12/10/2021 - PNRR E OBBLIGO ASSUNZIONE OCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE

Buongiorno. Relativamente al decreto semplificazioni bis comma 4 il quale recita testualmente: "Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile." Tramite la presente si chiede se: - Il presente Requisito deve essere dimostrato prima o dopo la sottoscrizione del contratto o dell'aggiudicazione definitiva? E nel caso in cui l'O.E. non fosse in grado di ottemperare per cause non ascrivibili alla propria responsabilità (es. impossibilità di reperire il personale sul mercato del lavoro) quali problematiche possono incorrere? - Inoltre se il requisito è da ottemperare prima della sottoscrizione del contratto o dell'aggiudicazione definitiva, come presumo che sia, puo' essere oggetto di richiesta di accesso atti di gara la verifica che il RUP abbia ottemperato? - In Ultimo se un O.E. è aggiudicatario di più appalti nello stesso periodo o un periodo entro 6/8 mesi, dichiarando in ognuno di essi di aver assunto la percentuale richiesta dal bando, in caso di aggiudicazione di più appalti deve ottempeare per tutti gli appalti aggiudicati oppure basta che dimostri di aver ottemperato solo per uno di essi? Il presente requisito vale solo per gli appalti del PNRR e PNC oppure per tutti i bandi pubblicati dal 01/11/2021?


QUESITO del 12/10/2021 - PNRR E OBBLIGO ASSUNZIONE OCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE - DICHIARAZIONE IN SEDE DI GARA

Buongiorno. Relativamente a decreto semplificazioni bis comma 4 e comma 7 – come si attua nella pratica la disposizione prevista dal comma 7 che la SA può decidere di non applicare le clausole del comma 4, previa motivazione? La SA deve riportare nel bando di gara che le clausole di cui al comma 4 non sono applicabili e che quindi l’OE non è tenuto a presentare, al momento di presentazione dell’offerta, alcuna dichiarazione sull’obbligo di assunzione di personale giovane e/o femminile? Viceversa, qualora fosse esplicitato nel bando che vigono le disposizioni di cui al comma 4, l’OE dovrebbe presentare la dichiarazione dell’impegno ad assumere per tutte le tipologie di affidamento ricadenti nel PNRR e PNC (forniture, servizi, lavori)? E qualora non fosse necessario assumere nuovo personale per l’esecuzione del contratto? Grazie.


QUESITO del 31/03/2022 - ASSUNZIONI PARI OPPORTUNITA' - QUOTA 30% NUOVE ASSUNZIONI

BUONGIORNO, con la presente sono a chiedervi ai sensi dell' art.47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, comma 5 REQUISITO DELLA QUOTA DEL 30 PER CENTO DI ASSUNZIONI DA DESTINARE A NUOVA OCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE, il calcolo del 30% va fatto sulla base dei nuovi assunti (ad esempio devo assumere 10 persone nuove ed il 30% = 3 persone di questi devono essere giovani con meno di 36 anni oppure donne ), oppure il calcolo del 30% va fatto sulla base dei dipendenti che siano già in forza alla data di aggiudicazione? a prescindere dalla risposta, il 30% su 10 nuovi assunti = 3 (posso assumere 3 giovani inferiore a 36 anni, oppure 3 donne , oppure 2 giovani di 36anni e 1 donna ) oppure devo assumere (3 giovani inferiore a 36 anni+3 donne , oppure 4 giovani di 36 anni e 2 donna ), questo non si capisce per come è stato riportat nel comma 5 dell'art. 47 .." "Fatte salve le deroghe di cui al comma 7, va dunque, ad esempio, esclusa un’azienda che si impegna all’incremento del 30 per cento componendolo con il 20 per cento di giovani e il 10 per cento di donne, salvo che queste percentuali non rispecchino i criteri per l’applicazione delle deroghe indicati di seguito." "Diversamente, invece, va, ad esempio, ammessa l’azienda che garantisce l’impegno con assunzioni che, sebbene nominalmente non superano la percentuale del 30 per cento, garantiscono tuttavia il target con un numero inferiore di unità in tutto o in parte caratterizzate dal doppio requisito di genere ed età (30 per cento di donne con meno di 36 anni oppure 20 per cento di donne con meno di 36 anni, 10 per cento di donne di almeno 36 anni e 10 per cento di uomini con meno di 36 anni).In termini assoluti, ad esempio, l’aggiudicatario che assume 20 persone rispetterà le quote previste non solo nel caso in cui assuma 6 uomini con meno di 36 anni e 6 donne con almeno 36 anni, ma anche qualora assuma 6 donne con meno di 36 anni oppure 4 donne e 2 uomini con meno di 36 anni e 2 donne con almeno 36." Inoltre per ultimo se l'impresa non ha necessità di assumere, anche se ha reso la dichiarazione in sede di gara di impegnarsi ad assumere il 30% di giovani inferiore a 36 anni e donne, deve per forza assumere? grazie


QUESITO del 24/04/2022 - PNRR E NORMATIVA DISABILI

Quesito 4 Il presente quesito ha per oggetto la corretta interpretazione della delibera n. 122 del 16 marzo 2022, con cui l’Anac ha individuato i dati e le informazioni da fornire per monitorare l’effettiva adozione dei requisiti e dei criteri premiali di cui all’art. 47 del DL n. 77/20212, in relazione ai contratti finanziati con risorse del PNRR del PNC. Questa riporta tra le cause di esclusione (pag. 5), per tutti gli OE, il non aver assolto al momento della presentazione dell’offerta agli obblighi di cui alla L. 68/1999, oltre alla mancata assicurazione, in caso di aggiudicazione, di assunzioni giovanili/femminili. A parere dello Scrivente sia l’art. 47 del DL 77/2021 che il nuovo Bando Anac (nei Requisiti generali) indicano tale previsione limitatamente agli OE con più di 50 dipendenti. Si chiede se la previsione contenuta nella cita delibera faccia riferimento agli obblighi di cui all’art. 17 della L. 68/99, valevole quindi solo con riferimento alle pubbliche amministrazioni; oppure se l’ultimo capoverso del comma 4, dell’art 47, del DL 77/21 abbia esteso genericamente il rispetto di tali obblighi. Quanto, invece, all’obbligo di acquisire i CIG in forma ordinaria tramite il sistema SIMOG, anche per gli affidamenti inferiori a 40 mila euro, per garantire le informazioni utili per le finalità di cui all’art. 213, comma 10, si chiede se le previsioni dell’art. 47, siano da applicare - in presenza di OE con più di 15 (o 50) dipendenti - anche in presenza di affidamenti diretti “puri” (e quindi sino a 139 mila euro), i quali vengono pertanto stipulati in assenza di bandi/avvisi e lettera di invito.


QUESITO del 29/09/2022 - PARI OPPORTUNITA' - OBBLIGHI DICHIARATIVI IN GARA

Buonasera, avrei quesito da porre in merito all' art. 47 D.L. 77/2021 e s.m.i, una società cooperativa che ha n. 21 dipendenti/soci lavoratori cosi suddivisi: 11 soci lavoratori e 10 dipendenti, rientra tra gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti superiore da 15 e inferiore a 50 e se si deve quale delle 3 deve dichiarare: 1) di impegnarsi a consegnare, entro sei mesi dalla stipula del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’art.47 comma 3 del DL 77/2021, convertito con modifiche il L. 108/2021. Di impegnarsi altresì atrasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 4 2) di impegnarsi a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. 3) di non aver omesso di produrre, nei dodici mesi antecedenti al termine di presentazione dell’offerta, a stazioni appaltanti di un precedenti contratti d’appalto finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.


QUESITO del 31/01/2023 - Adempimenti relativi alla pari opportunità e inclusione lavorativa nelle procedure finanziate da PNRR e PNC

Buongiorno, abbiamo aggiudicato un appalto di lavori finanziato con fondi PNRR. L'aggiudicatario è un'impresa che occupa un numero di dipendenti superiore a 15 ma inferiore a n. 50 unità. In merito all'applicazione dell'art. 47 del D.L. 77/2021, dovendo richiedere all'Impresa la relazione di genere di cui al comma 3 e la certificazione e relazione di cui al comma 3 bis dello stesso articolo, si chiede se il termine per la presentazione dei suddetti documenti all'Ente è da intendersi entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto? Inoltre la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 può essere resa in forma di dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante? grazie


QUESITO del 20/12/2023 - RELAZIONE DI GENERE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE

RELATIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 47, COMMA 3 DEL DL 77/2021, SI PONE IL SEGUENTE QUESITO: AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI GENERE SU PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE, IL NUMERO DEI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15, DEVE ESSERE PRESENTE AL MOMENTO IN CUI SI RENDONO LE DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, O AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO? RELATIVAMENTE ALLE DIVERSE FORME DI PARTECIPAZIONI DEGLI OPERATORI ECONOMICI, NEL CASO DI PARTECIPAZIONE DI UN CONSORZIO STABILE E DI UNA IMPRESA DESIGNATA CHE HANNO ALLE PROPRIE DIPENDENZE UN NUMERO PARI O SUPERIORI A 15, GLI IMPEGNI ALLA CONSEGNA DELLA RELAZIONE DI GENERE SONO DOVUTI DA ENTRAMBI, OPPURE SOLO DAL CONSORZIO STABILE? NEL CASO DI UN RAGGRUPPAMENTO COSTITUITO DI IMPRESE OGNUNA CON NUMERO DI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15, NEL CASO IN CUI LA RELAZIONE NON VIENE PRESENTATA DA UNA O PIU’ COMPONENTI L’R.T.I., LE SANZIONI PREVISTE VENGONO APPLICATE A TUTTI I COMPONENTI DEL R.T.I., SOLO A QUELLA INADEMPIENTE O SOLO ALLA CAPOGRUPPO MANDATARIA?


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 21/08/2023 - APPLICAZIONE ART. 47 DEL D.L. 77/2021

Il comma 1 dell’articolo oggetto del presente quesito prevede l’ambito applicativo dell’articolo medesimo, disponendo che le misure contenute nella disposizione in commento riguardano le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNNR o PNC. Tale comma sembra far riferimento a qualsiasi procedura posta in essere in attuazione delle misure, tra l’altro, del pnrr senza limitarla esplicitamente alle procedure di appalto o concessione. Tuttavia i commi seguenti del medesimo articolo utilizzano una terminologia che, inequivocabilmente, fa riferimento al codice dei contratti pubblici. In particolare il comma 6, che prevede l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4, fa riferimento esclusivamente ai contratti di appalto. Inoltre le linee guida adottate con decreto del 7 dicembre 2021, concernenti l’art. 47 del d.l. 77/2021, stabiliscono che le stesse trovano applicazione sia nell’ambito delle concessioni sia nell’ambito degli appalti, di importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea e dunque a tutti i contratti pubblici del PNRR o PNC. Muovendo dalla diversità fra la causa del contratto di appalto rispetto a quella della convenzione regolante l’attività di collaborazione instaurata anche tramite gli strumenti di cui all’art. 55 del Codice del terzo settore, si chiede se anche tali strumenti (co-progettazione e accreditamento) rientrino o meno nell’ambito applicativo dell’art. 47 del d.l. 77/2021.


QUESITO del 31/07/2023 - ASSOLVIMENTO OBBLIGHI ASSUNZIONALI ART. 47 COMMA 4 D.L. 77/2021 (94.5)

<p>E&#39; stata indetta una procedura destinata a soddisfare anche interventi a valere su fondi PNRR (M6 C1-1.2.2) E PNC. Ai sensi dell&#39;art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, nel disciplinare di gara è stata richiesta una dichiarazione sull&#39;assolvimento degli obblighi assunzionali (30% donne - 30% giovani), che in caso di mancata presentazione comporta l&#39;esclusione e non è sanabile con il soccorso istruttorio. In fase di verifica della documentazione amministrativa un operatore economico ha presentato una dichiarazione nella quale si precisa che &quot;occupando MENO DI 15 DIPENDENTI non è tenuta al rispetto di quanto prescritto ai sensi dell&#39;art. 47 comma 2 e 3 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021&quot;. In base alla verifica sulla normativa in essere per PNRR/PNC sembra non vi siano deroghe per PMI in relazione agli obblighi assunzionali indicati negli atti di gara, pertanto si chiede se l&#39;operatore economico debba essere escluso dalla procedura in argomento. </p>


QUESITO del 24/07/2023 - RICHIESTA PARERE SU APPLICABILITA' A SOCIETA' IN HOUSE ART. 47,C. 3 E 3-BIS, D.L. N. 77/2021

Visto il parere n. 1768 del 02/07/2023 nel quale in risposta alla domanda se l'art. 47, commi 3 e 3-bis, D.L. n. 77/2021 e s.m.i. si applichi indistintamente ai subappaltatori Codesto Ministero rispondeva che: << ... Le linee guida chiariscono che l’obbligo in esame risulta rivolto al contraente principale ma si estende anche alle prestazioni eseguite tramite il subappaltatore, essendo delineato dal perimetro del contratto finanziato con i fondi del PNRR e PNC. Si riporta il punto d'interesse: “il perimetro applicativo dell’obbligo di assunzione è comunque delimitato all’interno del contratto aggiudicato e la disposizione introduce un obbligo rivolto al contraente principale. L’obbligo deve comunque essere inteso come riferibile anche alle prestazioni che questi esegue tramite subappalto o avvalimento, purché rientranti nel descritto perimetro applicativo. (…) ... >> Visto il Parere MIMS n. 1727/2022 nel quale in risposta alla domanda se l'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 si applica anche agli affidamenti diretti Codesto Ministero rispondeva che le previsioni di cui all’art. 47 del DL 77/2021 trovano applicazione a tutti gli appalti finanziati con le risorse PNRR e PNC a prescindere dalla procedura di affidamento e dal loro valore. Si pongono i due seguenti quesiti. Alle società di ingegneria in house cui vengono affidate direttamente (tramite appunto lo schema dell' in house providing) progettazioni di opere da appaltarsi con successiva gara e finanziate con fondi PNRR, debbano applicarsi le disposizioni di cui all'art. 47 commi 3, 3-bis e 4 del decreto legge 77/2021: 1) nel caso in cui il progetto affidato in house venga anch'esso finanziato con i fondi del PNRR e PNC; 2) nel caso in cui il progetto affidato in house venga pagato con risorse della stazione appaltante. Distinti saluti


QUESITO del 22/06/2023 - REQUISITI PNRR OPERATORI STRANIERI

Buongiorno, volevo chiedere delucidazioni sul seguente aspetto: in caso di partecipazione di un operatore straniero (appartenente all'unione europea) ad una gara PNRR, come è possibile che lo stesso dimostri il possesso di requisiti previsti dalla normativa interna italianta, faccio riferimento in particolare alla LEGGE 29 luglio 2021, n. 108. e agli adempimenti connessi all'art. 47 (presentazione della relazione di genere, rapporto e rispetto delle norme sull'assunzione dei disabili). Conviene richiamare nei documenti di gara accanto alla normativa italiana, i Regolamenti (UE) 2021/240 e 2021/241 così da prevedere che l'operatore straniero possa dimostrare i predetti requisiti in conformità alla normativa del proprio Stato di appartenenza? Ogni stato europeo avendo recepito i Regolamenti indicati avrà uno specifico Piano di ripresa e resilienza e degli specifici requisiti per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili. Grazie Cordiali saluti


QUESITO del 08/06/2023 - APPLICABILITÀ DELLE MISURE RELATIVE ALLA PARITÀ DI GENERE E ALL'INCLUSIONE LAVORATIVA ALLE IMPRESE ESTERE

Con riferimento alle misure previste all’art. 47 della L.108/2021, n. 108 di conversione del D.L. 77/2021, in particolare commi 2, 3 e 3 bis relative alle pari opportunità generazionali e di genere e per l’inclusione lavorativa di persone con disabilità, si chiede se le imprese estere, che occupino più di 50 dipendenti che, in quanto estere, non sono soggette agli obblighi di cui all’art. 46 del D.Lgs 198/2006, possano ritenersi rientranti nelle ipotesi di cui al comma 3 quali “operatori diversi da quelli indicati al comma 2” e pertanto tenuti a presentare, entro sei mesi dalla stipula del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale. In caso affermativo si chiede se siano tenuti anche alla trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Qualora questa interpretazione non fosse corretta si chiede come applicare la misure volte a favorire la parità di genere alle imprese estere. Analoghe considerazioni rispetto alla previsione di cui al comma 3 bis. In particolare si chiede l’ammissibilità di accettare da parte di imprese estere una certificazione di regolarità rispetto ad una normativa analoga nel paese di appartenenza in tema di diritto al lavoro di persone con disabilità e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi previsti da quella legge. Anche in questo caso si chiede se tali operatori siano tenuti alla presentazione della suddetta relazione alle rappresentanze sindacali.


QUESITO del 17/05/2023 - CONVENZIONE QUADRO STIPULATA PRIMA DELLA LINEA GUIDA 47 DL 77/21 E CIRC 32 SUL DNSH

La normativa comunitaria e nazionale ha introdotto regole derogatorie alla disciplina ordinaria degli appalti pubblici in materia di affidamento dei contratti pubblici a valere sulle risorse PNRR e PNC imponendo sia precisi obblighi di trasmissione documentale e dichiarativi in fase di partecipazione alla gara ed a seguito di aggiudicazione (art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, 4 D.L 77/2021) volti ad assicurare le pari opportunità e ad implementare politiche di inclusione lavorativa nei contratti pubblici (art. 47 commi 2, 3, 3 bis, 4 e 5 del d.l. 77/2021 conv. in legge 108/2021 e Linee Guida DPCM 7.12.2021) sia il rispetto del principio del DNSH di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (circolare n. 32 del 30/12/2021 MIF RGS) nelle diverse fasi attuative delle misure, a partire dalla selezione dei progetti fino alla rendicontazione. Tuttavia Anac, con una FAQ del 2 febbraio 2023 in riferimento ai contratti di adesione ad Accordi quadro/Convezioni, ha affermato che “Ai fini del monitoraggio sono rilevate le clausole dei commi 2, 3, 3 bis, 4 e 5 dell’articolo 47 del decreto legge n. 77/2021 per i contratti di adesione ad accordi-quadro di cui all’art. 3, comma 1 lett. iii) e all’art. 54 del decreto legislativo n. 50/2016 e convenzioni di cui all’art. 26 della legge n. 488/1999 e ss.m.i., successivamente all’emanazione delle linee guida del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2021, tenuto conto del fatto che tale adesione consente di assicurare condizioni di efficienza, economicità, tempestività e qualità del servizio che costituiscono presupposti di deroga in base al comma 7 del citato articolo 47. Pertanto, nel caso dell’acquisizione di un CIG derivato sulla piattaforma SIMOG di ANAC, nell’effettuare il monitoraggio di cui alla delibera Anac n. 122 del 16 marzo 2022 si potrà utilizzare la voce “adesione a Convenzione/AQ precedente alle linee guida DPO sull’articolo 47 del DL 77/2021 e ss.m.i.” come motivo di deroga”. Dalla Faq sopra riportata sembrerebbe potersi derogare al rispetto dei principi trasversali pari opportunità e DNSH del PNRR per i contratti di adesione/ordinativi di forniture relativi a Convenzioni Quadro antecedenti alle linee guida D.P.O.. Sono sorti, pertanto, dubbi interpretativi sull’applicazione di tali principi in relazione a Convenzioni Quadro stipulate da soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999 con un unico operatore (Accordi quadro c.d. completi) a seguito di procedure di gara avviate e concluse in data antecedente al DPCM 7 dicembre 2021 (Linee guida sulle pari opportunità) ed alla circolare n. 32 del 30.12.2021 DNSH e sulla possibilità o meno di utilizzare tali Convenzioni - sebbene non compliance né ai principi trasversali PNRR di cui al Regolamento UE 241/2021 ed all’art. 47 del D.L. 77/2021 né al principio del DNSH di cui al medesimo Regolamento UE 241/2021, all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ed alla circolare n. 32 del 30/12/2021 della Ragioneria Generale dello Stato - per finalizzare ordinativi di forniture finanziati con fondi del PNRR. Alla luce di quanto sopra si formulano, in merito alle predette Convenzioni Quadro, i seguenti quesiti: - se sia possibile derogare ai principi trasversali PNRR previsti dai documenti di Programmazione o da Atti normativi (parità di genere, politiche per i giovani, quota SUD) di cui al Regolamento UE 241/2021 ed all’art. 47 del D.L. 77/2021 ed al principio del DNSH di cui al Regolamento UE 241/2021, all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ed alla circolare n. 32 del 30.12.2021 della Ragioneria Generale dello Stato, per finalizzare ordinativi di forniture attraverso Convenzioni Quadro stipulate a seguito di procedura di gara avviata ed espletata in data antecedente alle Linee Guida DPO come sostenuto da Anac nella FAQ sopra riportata o se, invece, una tale deroga non sia possibile, non essendo ammesse deroghe per i contratti finanziati con fondi PNRR o PNC diverse da quelle previste dall’art. 47 co. 7; - se sia possibile rendere ex post compliance ai requisiti di cui alla normativa PNRR e DNSH le Convenzioni Quadro attive prevedendo che il possesso dei requisiti trasversali DNSH e di cui all’art. 47 D.L. 47/2021 vengano dimostrati dall'operatore economico in fase di richiesta dell’ordinativo di fornitura o addirittura nella fase esecutiva attraverso idonea documentazione attestante gli opportuni adeguamenti integrativi/correttivi nonché lo svolgimento delle verifiche anche se effettuate a posteriori/in sanatoria/ora per allora o se, invece, un adeguamento postumo risulti inammissibile scontrandosi con la regola generale del tempus regit actum per cui il bando di gara è soggetto alla disciplina ratione temporis vigente al momento della sua pubblicazione e ciò a tutela dei superiori principi della par condicio, di trasparenza e di certezza del diritto che verrebbero irragionevolmente sacrificati ove si consentisse di modificare le regola della procedura in corso di gara.


QUESITO del 07/02/2023 - PARI OPPORTUNITA' DI GENERE - APPLICABILITA' A SUBAPPALTATORI ART. 47, C. 3 E 3-BIS, D.L. N. 77/2021

Con la presente sono a richiedere il parere di codesta spettabile Amministrazione in merito all'applicabilità o meno della disciplina di cui all'art. 47, c. 3 e 3-bis, D.L. n. 77/2021 e s.m.i. ai subappaltatori. L'art. 47, c. 1, D.L. n. 77/2021 prescrive che altresì per le procedure di scelta del contraente relative ad interventi finanziati in tutto od in parte nell'ambito del PNRR "si applicano le disposizioni seguenti", sembrando render chiara, con tale formulazione di cui alla parte conclusiva, la necessità di ricorrere ad un'interpretazione sistematica del medesimo disposto normativo e di quelli di cui ai commi seguenti dello stesso articolo recanti una disciplina che rinvia univocamente alla fase di gara (ivi compresi i commi 3 e 3-bis per i quali a conferma di ciò, in risposta a precedente richiesta di parere da parte di questo Ente, codesta Amministrazione indicò che il requisito del numero minimo di dipendenti ai fini del rientro degli operatori economici nel campo di applicazione soggettivo avrebbe dovuto essere posseduto alla data di presentazione dell'offerta). Pertanto si richiede se, a Vs. parere: - l'art. 47, c. 3 e 3-bis, D.L. n. 77/2021 e s.m.i. si applichi indistintamente ai subappaltatori; - oppure se, come sostenuto dallo scrivente, qualora il subappaltatore non abbia partecipato alla gara (considerando che non risulta più in vigore il divieto di cui all'art. 105, c. 4, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016) allo stesso non debbano applicarsi i commi 3 e 3-bis dell'art. 47, D.L. n. 77/2021 e s.m.i..


QUESITO del 03/02/2023 - AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVA DELLA CLAUSOLA DELLE ASSUNZIONI DI CUI ALL'ART 47 COMMA 4 DL 77/2021

In merito alla previsione di cui all'art 47 del DL 77/2021 comma 4 secondo cui e' "...requisito necessario dell'offerta ................l'assunzione dell'obbligo di assicurare ((, in caso di aggiudicazione del contratto,)) una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso connesse o strumentali, ((sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile)), si chiede se, una volta inserita la specifica clausola all'interno della lettera di invito la stessa trova applicazione nei confronti di tutti gli operatori economici ivi compresi quelli con un numero di dipendenti sino a 14 e se la relativa mancata dichiarazione di impegno da parte del concorrente, in sede di partecipazione alla gara, possa essere considerata una causa di esclusione.


QUESITO del 25/01/2023 - APPLICAZIONE DELL'ART. 47 D.L. 77/2021 SU OBBLIGHI ASSUNZIONALI PER GIOVANI E DONNE

In caso l'aggiudicatario assuma per l'esecuzione dell'appalto finanziato PNRR un numero di lavoratori inferiore a 3 unità come si calcola il 30% di quota riservata alle categorie giovani e donne? In tal caso è inapplicabile l'obbligo come in caso di nessuna assunzione?


QUESITO del 10/01/2023 - ART. 47 D.L. 77/2021 - DEROGHE

Considerato che l'art. 47 c. 4 prevede testualmente "Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali (...)", la lettura sistematica della norma porta ad escludere da tale fattispecie le forme di affidamento diretto (ex art. 36. D.lgs. n. 50/2016, ovvero ex art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021). Nel passaggio normativo richiamato le accezioni di "bandi", "avvisi" e "inviti", fanno riferimento a gare vere e proprie, laddove l'affidamento diretto non rappresenta una gara. Si chiede conferma della corretta interpretazione.


QUESITO del 26/11/2022 - ART. 47 DEL D.L. N. 77/2021 - CHIARIMENTI SULLA DICITURA "A VALLE DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO"

Al quesito in oggetto avete riscontrato RISPOSTA: Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che, alla stregua delle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, approvate con D.M. del 7 dicembre 2021, gli obblighi previsti dai commi 3 e 3bis dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 sono da adempiersi, in capo all'operatore economico, "a valle della stipulazione del contratto". Cosa significa a valle della stipula del contratto? Entro 6 mesi dalla stipula o entro 6 mesi da collaudo quando cioè gli effetti del contratto sono terminati? Grazie e cordiali saluti


QUESITO del 22/11/2022 - DEROGA QUOTA 30 % ASSUNZIONE DONNA

In un bando lavori finanziato da PNRR è legittimo inserire la seguente limitazone? "Considerato che, a mente delle “Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale, si evidenzia che, in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti dall’ISTAT per l’anno 2021 nel settore costruzioni, l’imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere nell’appalto. In conseguenza di quanto sopra si limita l’obbligo di cui all’art. 47 comma 4 come di seguito: - A tutti gli operatori economici: è fatto obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di riservare , in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni)." Grazie e cordiali saluti


QUESITO del 14/11/2022 - REQUISITO RISERVA QUOTA 30% DI ASSUNZIONI ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE EX ART. 47 CO 4 D.L. N. 77/2021

In relazione al requisito previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 (conv. in L. 113/2021) e facendo seguito al quesito codice identificativo n. 1133/2022, si chiede di voler precisare se la fornitura di attrezzature scientifiche che da capitolato speciale di appalto non prevede l'onere per l'operatore economico di assunzioni ulteriori correlate all'esecuzione del contratto possa essere considerata, ex art. 47 comma 7, una tipologia contrattuale di per sé idonea ad escludere l'inserimento nel bando di gara del requisito di partecipazione in argomento.


QUESITO del 26/08/2022 - PARAMETRI PER LA MOTIVAZIONE DELLA DEROGA ALL'OBBLIGO ASSUNZIONALE DI CUI ALL'ART. 47, COMMA 7 DEL D.L 77/2021

Con riferimento all'art. 47, comma 7 del D.L 77/2021, vista la possibilità di escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4 o stabilirne una quota inferiore, si chiede, al fine di poter darne adeguata e specifica motivazione, e con riferimento a quanto indicato nelle Linee Guida, quali parametri, tabelle, indici ufficiali (Istat, Ministero del Lavoro…) siano da prendere come punto di riferimento attendibile per valutare il livello di discostamento dalla media nazionale complessiva dei tassi di occupazione femminile e giovanile in relazione ai diversi settori produttivi (codici Ateco).


QUESITO del 15/06/2022 - REQUISITI PNRR IN RELAZIONE A CONCORRENTI/OPERATORI ECONOMICI

Il nuovo Bando Tipo ANAC n. 1 aggiornato con delibera 154 del 16 marzo 2022 prevede, tra l’altro, nell’ambito del paragrafo 5 dedicato ai requisiti generali quanto segue: A) Sono esclusi “gli operatori economici” con oltre 50 dipendenti nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell’offerta, di copia dell’ultimo rapporto periodico ex art. 46 D.Lgs. 198/2006; B) Il “concorrente” si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare la quota di occupazione giovanile/femminile prevista dalla stazione appaltante. Si chiede: 1) nell’ipotesi di cui alla predetta lettera A l’espressione “gli operatori economici” va riferita anche alle consorziate esecutrici, anche all’ausiliaria, anche al cooptato 92, comma 5 DPR 207/2010, anche al progettista indicato in caso di appalto integrato e - in fase di rilascio dell’autorizzazione – anche al subappaltatore ? 2) nell’ipotesi di cui alla predetta lettera B l’espressione “il concorrente” va riferita anche alle consorziate esecutrici, anche all’ausiliaria, anche al cooptato 92, comma 5 DPR 207/2010, anche al progettista indicato in caso di appalto integrato e - in fase di rilascio dell’autorizzazione – anche al subappaltatore ? GRAZIE


QUESITO del 14/06/2022 - ART. 47 ED OBBLIGO DI ASSUNZIONE PERSONALE FEMMINILE E GIOVANILE

In merito all'obbligo di assumere una quota pari al 30% di occupazione giovanile, e una quota pari al 30% di occupazione femminile di cui all'art. 47, si richiede se in caso di aggiudicazione sia sufficiente inserire nuovo personale con tipologia di contratti che non siano contratti di lavoro subordinato ma di altra tipologia (contratti di collaborazione etc.). Questo sopratutto riferito a mercati particolari, come ad esempio il settore delle progettazioni.


QUESITO del 14/03/2022 - INTERPRETAZIONE DELL’ART. 47, COMMA 4, DEL D.L. 77/2021 (CONVERTITO NELLA L.108/2021)

Ci riferiamo all’art. 47, c. 4, della L.108/2021 che, al primo capoverso, così recita: “Le stazioni appaltanti (S.A.) prevedono, nei bandi di gara …., specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere ….., e donne”. La lettura testuale della suddetta norma (le S.A. “prevedono” l’inserimento nella legge di gara di “ulteriori requisiti premiali dell’offerta”) porterebbe a considerare, per l’affidamento di appalti assistiti da finanziamento PNRR e/o PNC, l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEpV). Atteso, tuttavia, che tale disposizione non sembra modificare il vigente C.c.p. (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) né tanto meno derogare alle disposizioni di carattere generale in esso contenute, la sua interpretazione sistematica nel contesto del vigente C.c.p., porterebbe a concludere che, nei procedimenti per l’affidamento di appalti assistiti da finanziamento PNRR e/o PNC: -(al pari di tutti gli altri) permanga in capo alla S.A. la facoltà di scegliere, ove consentito dal C.c.p., il criterio del Minor Prezzo. Ad esempio, in caso di appalto di lavori di importo < soglia UE (da art.1 della L.120/2020 e s.m.i. e da art.36, c.9-bis del C.c.p.) oppure, ad esempio, in caso di appalto di forniture con caratteristiche standardizzate di importo &#8805; soglia UE (da art. 95, c.4, lett. b. del C.c.p.)]; -ove la S.A. abbia scelto il criterio dell’OEpV, oppure il suo utilizzo derivi da un preciso obbligo del C.c.p., allora la S.A. è tenuta a prevedere nella legge di gara gli “ulteriori requisiti premiali dell’offerta” di cui all’art. 47, c.4, della L.108/2021, fatte salve le possibilità di esclusione (con adeguata e specifica motivazione) di cui al c. 7 del medesimo articolo di legge. Vi chiediamo cortesemente di confermarci la suddetta interpretazione della norma oppure, ove non fosse condivisibile, di esplicitarci quella da voi ritenuta corretta.


QUESITO del 22/02/2022 - CHIARIMENTI IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DELL'ART. 47 DEL DL 77/2021 CONV. L. 108/2021

1. commi 3 e 3 bis ...entro sei mesi dalla conclusione del contratto.... Per conclusione del contratto deve intendersi la data di aggiudicazione, la data di stipula del contratto o la data di fine lavori? 2. comma 3-bis ... a consegnare, ... alla stazione appaltante la certificazione di cui all’art. 17 della L. 12/03/1999, n. 68. Nelle linee guida del 7/12/2021 si parla invece di dichiarazione. Quale delle due? 3. Sempre nelle linee guida è indicato che l’assolvimento dell’obbligo di cui al comma 3-bis dell'art. 47, dovrebbe essere richiesto anche alle imprese con 50 dipendenti!! Il dovrebbe significa che può non essere chiesto a tali imprese? 4. comma 4 ...è requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 .... Tale requisito non risulta già assolto mediante la dichiarazione presentata tramite DGUE, relativa ai requisiti di partecipazione art. 80 comma 5 lett. i) del Codice? 5. comma 7 in merito alle deroghe previste relativamemte all'obbligo di cui al comma 4, di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile, è possibile escludere tale obbligo per l'occupazione femminile in caso di gara di lavori? Se sì, la motivazione può essere "viste la tipologia e la natura delle attività oggetto del contratto che rendono tale obbligo difficilmente applicabile"?


QUESITO del 09/02/2022 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE BANDI PNRR PNC

<p>Parere MIMS 9 febbraio 2022, n. 1172</p><p>In relazione all’art. 47 c. 2 L.108/2021 e relative linee guida, si chiede se l’espressione “Le stazioni appaltanti prevedono, … come ulteriori requisiti premiali dell’offerta.. criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile…” implichi che gli appalti PNRR-PNC, di qualsivoglia natura (lavori, forniture, servizi) e importo, debbano necessariamente essere aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</p><p>L’interpretazione letterale introdurrebbe un ulteriore obbligo di utilizzo del criterio dell’OEPV per i soli appalti PNRR-PNC, aggiuntivo rispetto alla previsione dell’art. 95 c. 3 del Codice e derogatorio rispetto ai limiti di importo e tipologia di appalto sanciti nella stessa ai fini della sua applicabilità.</p><p>Ritenere sussistente un obbligo di ricorso all’aggiudicazione con il criterio OEPV per tutti gli appalti PNRR-PNC, indipendentemente dall’importo e dalle caratteristiche dell’appalto (ad es. forniture, appalti sotto soglia di lavori pubblici), rischierebbe inoltre di vanificare gli sforzi di accelerazione esemplificazione del Legislatore. In senso contrario depone l’utilizzo dell’espressione “ulteriori requisiti premiali” che implica l’esistenza di altri criteri tecnici di valutazione ovvero l’aver scelto l’utilizzo del criterio dell’OEPV. Si chiede pertanto di confermare:</p><p>1. Se sia valida l’interpretazione per la quale l’espressione “Le stazioni appaltanti prevedono,…come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile…” sia da intendersi nel senso che l’inserimento di tali criteri premianti sia obbligatorio solo se il criterio di aggiudicazione dell’appalto sia – per legge o per scelta della Stazione Appaltante -quello OEPV, come già avviene per i CAM ai sensi dell’art. 34 del Codice;</p><p>2. se resti pertanto impregiudicata, al sussistere delle condizioni di legge, la possibilità per la Stazione Appaltante di utilizzare il criterio del prezzo più basso anche per appalti PNRR PNC</p>


QUESITO del 09/02/2022 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE BANDI PNRR PNC

In relazione all’art. 47 c. 2 L.108/2021 e relative linee guida, si chiede se l’espressione “Le stazioni appaltanti prevedono, … come ulteriori requisiti premiali dell’offerta.. criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile…” implichi che gli appalti PNRR-PNC, di qualsivoglia natura (lavori, forniture, servizi) e importo, debbano necessariamente essere aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’interpretazione letterale introdurrebbe un ulteriore obbligo di utilizzo del criterio dell’OEPV per i soli appalti PNRR-PNC, aggiuntivo rispetto alla previsione dell’art. 95 c. 3 del Codice e derogatorio rispetto ai limiti di importo e tipologia di appalto sanciti nella stessa ai fini della sua applicabilità. Ritenere sussistente un obbligo di ricorso all’aggiudicazione con il criterio OEPV per tutti gli appalti PNRR-PNC, indipendentemente dall’importo e dalle caratteristiche dell’appalto (ad es. forniture, appalti sotto soglia di lavori pubblici), rischierebbe inoltre di vanificare gli sforzi di accelerazione e semplificazione del Legislatore. In senso contrario depone l’utilizzo dell’espressione “ulteriori requisiti premiali” che implica l’esistenza di altri criteri tecnici di valutazione ovvero l’aver scelto l’utilizzo del criterio dell’OEPV. Si chiede pertanto di confermare: 1. Se sia valida l’interpretazione per la quale l’espressione “Le stazioni appaltanti prevedono,…come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile…” sia da intendersi nel senso che l’inserimento di tali criteri premianti sia obbligatorio solo se il criterio di aggiudicazione dell’appalto sia – per legge o per scelta della Stazione Appaltante - quello OEPV, come già avviene per i CAM ai sensi dell’art. 34 del Codice; 2. se resti pertanto impregiudicata, al sussistere delle condizioni di legge, la possibilità per la Stazione Appaltante di utilizzare il criterio del prezzo più basso anche per appalti PNRR PNC


QUESITO del 12/01/2022 - CONTRATTI FINANZIATI CON PNRR - REQUISITO QUOTA 30% DI ASSUNZIONI OCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE

Per i contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR e del PNC al comma 4 dell'art. 47 del Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 è previsto, quale requisito necessario per l’offerta, l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Si chiede a riguardo cosa si intenda per "assunzioni necessarie" e, in particolare, se tale obbligo di assunzione sussista solo qualora il datore di lavoro abbia una effettiva necessità di ricorrere a nuove assunzioni per poter svolgere le attività oggetto della gara, e quindi la misura del 30% sia da riferirsi al numero di nuovi assunti, oppure se sussista l'obbligo di effettuare nuovi assunzioni anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già un numero di dipendenti tale da consentirgli di eseguire le attività oggetto della gara. Si ringrazia e si porgono distinti saluti.