ART. 42-bis (Disposizioni in materia sanitaria).

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio";

b) al comma 583, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

2. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

b) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: "o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi" sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: "o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi" sono soppresse;

c) al comma 6:

1) il terzo periodo è soppresso;

2) al quarto periodo, le parole: "o di decadenza" sono soppresse.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 491 è inserito il seguente:

"491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase di attuazione delle disposizioni del comma 491 non siano disponibili i dati di produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di riparto, si procede sulla base dei valori e delle ultime evidenze disponibili".

4. L'articolo 11-duodevicies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.



Condividi questo contenuto: