ART. 3 (Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi nonché di Roma capitale, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva. I componenti sono individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il decreto di cui al primo periodo. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Il Tavolo permanente può segnalare collaborativamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 e al Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.



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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 11/05/2023 - APPLICAZIONE ART.47 DEL D.L. 77/2021 ALLE COOPERATIVE SOCIALI CON SOCI/LAVORATORI

E’ corretta la dichiarazione presentata in sede di partecipazione alla gara da una Cooperativa Sociale con più di 50 soci/lavoratori, che la propria azienda ha un numero di dipendenti inferiore a 15 poiché tutti sono soci/lavoratori e che non è, pertanto, tenuta al rispetto di quanto prescritto dall’art.47, comma 2 e 3 e 3bis, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021)?