ART. 31-quater (Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico).

1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: "dalla fonte idraulica," sono inserite le seguenti: "anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro";

b) all'articolo 12, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4".



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