Art. 48-quinquies. (Zona logistica semplificata)

1. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti, la regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona logistica semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti".

2. All'articolo 1, comma 64, della predetta legge n. 205 del 2017 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle Zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 non trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto-legge n. 91 del 2017".
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