Art. 44 Misure a favore degli aumenti di capitale

1. In deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranza più elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto:

a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile;

b) l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per aumenti di capitale da deliberare fino al 30 giugno 2021.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481-bis del codice civile.

3. Sino alla data del 30 giugno 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.

4. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese";

b) al terzo comma, dopo le parole: "quotate in mercati regolamentati" sono inserite le seguenti: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione", dopo le parole: "nel mercato regolamentato" sono inserite le seguenti: "o nel sistema multilaterale di negoziazione" e le parole: "cinque sedute" sono sostituite dalle seguenti: "due sedute";

c) al quarto comma, dopo le parole: "quotate in mercati regolamentati" sono inserite le seguenti: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione" e dopo le parole: "società di revisione legale." sono aggiunte le seguenti: "Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonchè i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali".
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