Art. 40-quater. (Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri)

1. All'articolo 26-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "agli stranieri che intendono effettuare" sono aggiunte le seguenti: ", in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano";

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile";

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione".
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