Art. 40-bis. (Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici)

1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, la parola: "individuati" è sostituita dalle seguenti: "individuati le modalità attuative della disposizione di cui al comma 6-bis, nonchè";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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